Rito abbreviato e definizione agevolata nel giudizio di responsabilità amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 49 del 21.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, quando il Collegio abbia accolto l’istanza di rito abbreviato e determinato con decreto la somma da versare, il tempestivo e regolare pagamento di tale importo, documentato dal convenuto, impone la declaratoria di definizione agevolata del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. La definizione alternativa non esclude la soccombenza del convenuto, con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento in favore dello Stato. Il rito abbreviato opera come causa estintiva del giudizio di responsabilità limitatamente alla posizione del convenuto che vi abbia avuto accesso.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria ha convenuto in giudizio due soggetti, chiamati a rispondere, a titolo di colpa grave, di un danno erariale conseguente all’erogazione di somme indebite a favore dei dipendenti della Polizia municipale. Si contestava, in particolare, la liquidazione di indennità per turni festivi e notturni, corrisposte come premi di produttività in difetto dei presupposti previsti dalla contrattazione collettiva e dalla normativa di settore.

La domanda attorea mirava alla condanna al pagamento complessivo di € 45.392,15, ripartiti tra i due convenuti. Uno di essi, previo favorevole parere della Procura, ha presentato istanza di accesso al rito abbreviato, offrendo il pagamento di una somma pari a circa il 35% della quota di danno posta a suo carico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dapprima verificato la sussistenza delle condizioni poste dall’art. 130 c.g.c. e, con decreto n. 7/2024, ha accolto l’istanza di definizione agevolata, determinando in € 8.000,00 la somma da versare in favore del Comune e fissando i termini per il pagamento e per il deposito della relativa documentazione.

La decisione si fonda sull’accertamento del tempestivo e regolare versamento dell’importo. Il convenuto ha depositato copia dell’attestazione di pagamento e l’attestazione di avvenuta riscossione rilasciata dal responsabile del servizio finanziario dell’ente. Su questa base documentale il Collegio ha constatato l’avvenuto adempimento e il conseguente realizzarsi delle condizioni per la definizione alternativa.

La declaratoria è resa espressamente ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., con definizione del giudizio di responsabilità, relativamente alla posizione del convenuto istante. Il rito abbreviato opera dunque come modalità di chiusura del procedimento, subordinata alla effettiva esecuzione del pagamento entro i termini fissati nel decreto di ammissione.

Il Collegio ha inoltre ritenuto sussistente la soccombenza del convenuto, ponendo a suo carico le spese del procedimento, liquidate in € 243,15 in favore dello Stato. La definizione agevolata, quindi, non elide il profilo della soccombenza formale, che giustifica la condanna alle spese.

Quanto alla trattazione, il difensore ha chiesto la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130 c.g.c. e la Procura non si è opposta, sicché la causa è stata posta in decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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