Legittima la perequazione ridotta delle pensioni medio-alte nel biennio 2023-2024 (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 60 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione, per il biennio 2023-2024, dell’ordinario meccanismo di indicizzazione per scaglioni progressivi delle pensioni, disposta dall’art. 1, comma 309, l. n. 197 del 2022, non viola gli artt. 3, 36 e 38 Cost. Il legislatore dispone di ampia discrezionalità nel bilanciare l’interesse dei pensionati alla conservazione del potere di acquisto e i vincoli di finanza pubblica, costituzionalmente presidiati dagli artt. 81 e 97 Cost. Non sussiste alcun diritto quesito alla rivalutazione integrale dei trattamenti pensionistici. Il raffreddamento delle percentuali perequative per gli scaglioni superiori al minimo INPS, lungi dall’azzerare la rivalutazione, ne assicura una quota ridotta ma non meramente simbolica, rispettando i canoni di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza. Solo il blocco integrale della perequazione può integrare profili di irragionevolezza lesivi del principio di adeguatezza.

Il Fatto

Il ricorrente, già Sottufficiale dell’Aeronautica Militare collocato in congedo e titolare di pensione ordinaria diretta, lamentava che il proprio trattamento di quiescenza fosse stato rivalutato, con il rateo di marzo 2023, in misura inferiore a quella spettante secondo l’ordinario meccanismo di perequazione automatica previsto dall’art. 69, comma 1, l. n. 388 del 2000.

Secondo il ricorrente, la deroga introdotta dall’art. 1, comma 309, l. n. 197 del 2022 avrebbe determinato un incremento mensile lordo nettamente inferiore a quello dovuto, in un contesto di elevata inflazione. Dopo il diniego opposto dall’INPS all’istanza-diffida, egli ha chiesto che il giudice sollevasse questione di legittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost., previa sospensione del giudizio. In udienza ha esteso la censura all’art. 1 della l. n. 213 del 2023. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha anzitutto dichiarato la contumacia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ritualmente intimata e non costituitasi. In via preliminare, ha ritenuto ammissibile l’estensione della questione di costituzionalità compiuta dal ricorrente in udienza, richiamando l’art. 164 d.lgs. n. 174 del 2016, che consente la modificazione delle domande al ricorrere di gravi motivi, ravvisati nella sopravvenienza in diritto costituita dalla l. n. 213 del 2023.

Nel merito, il ricorso è stato giudicato infondato. La Corte ha rilevato che la disposizione censurata riconosce espressamente la rivalutazione automatica nella misura in concreto accordata, articolando il meccanismo per fasce di importo complessivo dei trattamenti pensionistici, con percentuali decrescenti. Il giudice ha escluso che tale disciplina presenti i profili di illegittimità prospettati.

Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che, a ordinamento invariato, non sussistono diritti quesiti alla rivalutazione integrale dei trattamenti pensionistici. Il meccanismo perequativo si fonda su complessi bilanciamenti rimessi alla discrezionalità del legislatore tra le prerogative degli artt. 36 e 38 Cost. e i vincoli di finanza pubblica, pure costituzionalmente tutelati dagli artt. 81 e 97 Cost.

Il giudice ha richiamato la giurisprudenza costituzionale, in particolare la sentenza Corte cost. n. 250 del 2017, secondo cui la discrezionalità legislativa deve bilanciare, con criteri non irragionevoli, l’interesse dei pensionati a preservare il potere di acquisto e le esigenze di equilibrio di bilancio. Ha osservato che, in relazione alle pensioni di importo più elevato, naturalmente più resistenti all’inflazione, la Consulta ha persino ammesso la radicale esclusione dell’adeguamento. Ne ha dedotto che la novella censurata, lungi dall’azzerare, ha solo raffreddato la perequazione dei trattamenti superiori.

La Corte ha poi aderito all’orientamento della giurisprudenza contabile già intervenuta in materia, richiamando per esempio C. conti, Sez. Lombardia, sent. n. 64 del 2024, secondo cui sono ragionevoli le scelte legislative che dispongono una disciplina differenziata dei coefficienti perequativi in base all’importo delle pensioni, perseguendo un progetto di eguaglianza sostanziale. Solo il blocco integrale della perequazione può integrare profili di irragionevolezza lesivi del principio di adeguatezza di cui all’art. 38, comma 2, Cost. La riduzione graduale e proporzionata, invece, rispetta i limiti fissati dalla Consulta, da ultimo con la Corte cost. n. 234 del 2020.

Quanto alle spese, il giudice ha disposto l’integrale compensazione, in applicazione dell’orientamento espresso da Corte cost. n. 77 del 2018, che ha dichiarato illegittimo l’art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consente la compensazione in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Il ricorso è stato pertanto rigettato.

Nota della Redazione

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