Responsabilità erariale della struttura accreditata per false fatturazioni di riabilitazione (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 5 del 14.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti la domanda di risarcimento del danno erariale cagionato dalla struttura sanitaria privata accreditata che, nell’ambito del rapporto concessorio con il servizio sanitario regionale, abbia attestato falsamente l’esecuzione di prestazioni riabilitative individuali in luogo di quelle collettive, conseguendo rimborsi superiori al dovuto. Il regime dell’accreditamento di cui all’art. 8, comma 5, d.lgs. n. 502/1992 non muta la natura del rapporto, che resta di tipo concessorio e inserisce stabilmente il privato nell’organizzazione pubblica. Il rapporto di servizio si configura, con concezione sostanzialistica, anche in capo all’amministratore e legale rappresentante persona fisica che abbia inciso negativamente sulla realizzazione del programma pubblico finanziato. La falsa rendicontazione integra dolo contrattuale, quale consapevole violazione degli obblighi di corretta comunicazione dei flussi informativi, e non consente la riduzione dell’addebito.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio una società che gestisce un poliambulatorio accreditato e il suo amministratore e legale rappresentante, chiedendo la condanna al risarcimento del danno erariale di € 6.458,00 in favore dell’azienda sanitaria locale, con vincolo di solidarietà.
La vicenda emergeva da una denuncia di un privato e dalle indagini delegate alla polizia giudiziaria. Per trentacinque assistiti, tra il 2017 e il 2019, la struttura avrebbe comunicato e fatturato all’azienda sanitaria prestazioni di riabilitazione motoria individuale, al compenso di € 12,00 per assistito, laddove erano state erogate prestazioni collettive, compensate € 5,00 per assistito. I convenuti, regolarmente notiziati dell’invito a dedurre e dell’atto di citazione, non si costituivano e non presentavano memorie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto la contumacia dei convenuti, non costituitisi nonostante la regolare notifica degli atti. Passa poi al vaglio della giurisdizione, affermandola sulla scorta dell’orientamento delle Sezioni Unite n. 2882 del 2023: l’accreditamento non incide sulla natura concessoria del rapporto tra struttura privata ed ente pubblico, con la conseguenza che la domanda di risarcimento è devoluta al giudice contabile.
Sul rapporto di servizio, la Corte richiama la concezione sostanzialistica accolta dalla giurisprudenza, secondo cui tra il soggetto pubblico che eroga risorse e il privato che le percepisce si instaura un rapporto di servizio, idoneo a radicare la giurisdizione anche quando le risorse siano indebitamente erogate (Cass. Sez. Un. n. 4511 del 2006; Cass. Sez. Un. n. 31775 del 2019). Il titolo è individuato nell’atto di accreditamento regionale e nel contratto di fornitura per l’assistenza specialistica ambulatoriale del triennio 2017-2019.
Quanto alla legittimazione passiva dell’amministratore, il Collegio osserva che il rapporto di servizio sussiste anche in capo alle persone fisiche che, agendo in nome e per conto della persona giuridica chiamata a realizzare il programma pubblico, concorrano a realizzare le condotte dannose per l’erario (Cass. Sez. Un. nn. 18991 e 21297 del 2017; Cass. Sez. Un. n. 26555 del 2021).
Nel merito, la Corte ravvisa il dolo: le condotte, oggettivamente documentate, risultano contrarie agli obblighi di corretta comunicazione dei flussi informativi assunti con il contratto e integrano una consapevole violazione dei propri obblighi di servizio. Il danno, certo e attuale, corrisponde ai maggiori rimborsi indebitamente corrisposti, come emergente dal prospetto analitico trasmesso dall’azienda sanitaria. L’accoglimento è integrale, con condanna solidale al pagamento di € 6.458,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, e condanna alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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