Responsabilità contabile per danno all’immagine anche senza condanna penale irrevocabile (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 56 del 18.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale relativa a reati del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione, pur se dichiarativa della prescrizione del reato, è equiparabile a una sentenza di condanna ai fini della proponibilità dell’azione di responsabilità contabile per danno all’immagine, quando il fatto sia stato commesso prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 78/2009. Il requisito della “sentenza passata in giudicato” richiesto dall’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994 non presuppone una pronuncia di condanna, sicché la declaratoria estintiva per prescrizione non preclude la pretesa erariale. L’accordo transattivo stipulato tra il dipendente e l’amministrazione danneggiata non vincola la Procura regionale, titolare esclusiva del potere di promuovere l’azione erariale a tutela della finanza pubblica, né estingue il debito risarcitorio. Il danno non patrimoniale è liquidato equitativamente ex art. 1226 cod. civ., commisurandolo alle somme e utilità illecitamente percepite, alla gravità e reiterazione della condotta, al ruolo rivestito e alla risonanza mediatica dei fatti.

Il Fatto

Un dipendente di un’azienda pubblica per l’edilizia residenziale, con qualifica tecnica e incarico di responsabile della manutenzione del patrimonio, era stato condannato in primo grado per concussione continuata, per aver indotto alcune ditte affidatarie a corrispondergli denaro e utilità in cambio della certificazione della regolare esecuzione dei lavori. Nel giudizio penale l’azienda si era costituita parte civile, ottenendo una provvisionale liquidata a titolo di danno all’immagine.

La condanna è stata parzialmente riformata in appello, con riqualificazione del fatto nell’art. 319-quater cod. pen. e declaratoria di prescrizione del reato. L’azienda, nel frattempo, aveva licenziato il dipendente e aveva stipulato con lui un accordo transattivo, con cui il lavoratore riconosceva come dovute le somme già liquidate e ne versava ulteriori a ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale. La Procura regionale della Corte dei conti ha quindi citato il dipendente per il risarcimento del danno all’immagine e da sviamento dell’attività lavorativa.

La Motivazione della Corte

Il convenuto ha opposto in via preliminare la prescrizione del credito erariale, sostenendo che la revoca della costituzione di parte civile nel giudizio d’appello avesse fatto venir meno l’effetto sospensivo. La Corte ha respinto la tesi, rilevando che la parte civile aveva rassegnato le proprie conclusioni all’udienza del 12.7.2022, a conferma della permanenza della costituzione, e che l’accordo dell’11.7.2022 integra un riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione.

Quanto alla seconda eccezione, il Collegio ha aderito all’indirizzo della giurisprudenza contabile secondo cui la sentenza penale sui reati del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione, anche se dichiarativa della prescrizione, è equiparata a una sentenza di condanna. Per i fatti commessi prima del d.l. n. 78/2009 difetta, in radice, il presupposto processuale della condanna irrevocabile; per quelli avvinti dalla continuazione, lo ius superveniens non incide sul momento genetico della condotta. La Corte ha poi escluso che il richiamo all’art. 51 c.g.c. valga a fondare la nullità dedotta, individuando il riferimento normativo nell’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, che richiede una sentenza passata in giudicato non necessariamente di condanna.

Nel merito, la Corte ha ritenuto che la transazione sottoscritta dall’amministrazione non vincoli la Procura contabile, titolare esclusiva dell’azione erariale, non trattandosi di fatto punibile a querela di parte. Ha quindi confermato che l’accordo non preclude ulteriori accertamenti e richieste risarcitorie, richiamando propri precedenti conformi.

Sulla quantificazione, il Collegio non ha applicato ratione temporis il criterio del “doppio” dell’utilità percepita di cui all’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, introdotto dalla legge n. 190/2012, procedendo invece a una liquidazione equitativa. Considerata la gravità e la reiterazione dei fatti, la funzione rivestita, la risonanza mediatica e la durata pluriennale della condotta, il danno all’immagine è stato quantificato nella somma richiesta dalla Procura, superiore a quella risultante dal raffronto tra le somme illecitamente percepite e quanto già versato.

La Corte ha infine riconosciuto il danno da sviamento dell’attività lavorativa, per l’alterazione del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, quantificato in una percentuale della retribuzione goduta. Ha escluso il potere riduttivo, in ragione della continuità della condotta, e ha condannato il convenuto al pagamento della somma complessiva, oltre rivalutazione e interessi legali, con soccombenza sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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