Obbligo di resa del conto giudiziale del consegnatario per debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 59 del 18.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili è tenuto alla resa del conto giudiziale solo quando sia titolare di un debito di custodia, cioè quando gestisca un deposito o magazzino alimentato da acquisizioni in stock destinate a ricostituire le scorte operative dell’amministrazione. Il consegnatario per debito di vigilanza, competente sulla mera sorveglianza del corretto impiego dei beni assegnati agli uffici e sulla gestione delle scorte di uso immediato, non è agente contabile e non è soggetto a tale obbligo. Ai sensi dell’art. 32 R.D. n. 827/1924 e degli artt. 11, 12 e 23 d.P.R. n. 254/2002, la posizione di vigilanza esclude la resa del conto. Il giudizio di conto promosso nei confronti del consegnatario privo del debito di custodia va pertanto dichiarato improcedibile.
Il Fatto
Il magistrato incaricato dell’istruttoria ha sottoposto al Collegio il conto n. 41041 relativo all’esercizio 2017, reso da un dipendente comunale con funzioni di consegnatario di beni mobili. La relazione ha rilevato il ritardo nella presentazione del conto tramite l’applicativo SIRECO rispetto al termine dell’art. 139 cod. giust. cont., l’erronea intestazione all’anno 2015, la carenza della documentazione minima e l’assenza delle informazioni su carico, scarico e consistenza di fine anno dei beni elencati.
Il magistrato ha prospettato in via preliminare l’inammissibilità o improcedibilità del conto e, in subordine, la sua irregolarità. Il consegnatario ha chiesto l’archiviazione senza addebiti, sostenendo di non aver gestito alcun magazzino e di essere stato gravato dalla gestione della ricostruzione post-sisma. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 R.D. n. 827/1924, secondo cui non rendono il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. La disciplina è completata dagli artt. 11, 12 e 23 d.P.R. n. 254/2002, che impongono la resa del conto ai soli consegnatari per debito di custodia, qualificati come agenti contabili, escludendone i consegnatari per debito di vigilanza.
La Corte ricostruisce la distinzione secondo la consolidata giurisprudenza. Il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza si esaurisce nella sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e nella gestione delle scorte assegnate all’ufficio per uso immediato, nei limiti qualitativi e quantitativi funzionali ai consumi programmati.
Applicando tale criterio, il Collegio rileva che l’attività del consegnatario non comportava alcun debito di custodia, ma di mera vigilanza. La circostanza risulta dagli atti ed è stata ammessa dallo stesso interessato nella memoria, ove ha escluso di aver gestito un magazzino o deposito comunale.
Richiamata la giurisprudenza in materia (Sezione Calabria n. 313/2020, Sezione Veneto n. 217/2018, Sezione Abruzzo n. 102/2015), la Corte dichiara il giudizio improcedibile, non essendo ravvisabile in capo al consegnatario l’obbligo di resa del conto giudiziale. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 174/2016, trattandosi di giudizio limitato a questioni preliminari.
Nota della Redazione
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