Esclusa la colpa grave dei medici per tardiva diagnosi di torsione testicolare (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale indiretto da malpractice sanitaria, la colpa grave del medico non può essere desunta dal solo esito infausto della prestazione. Quando la consulenza tecnica del Collegio medico-legale, congruamente motivata, accerta il rispetto dei protocolli scientifici e l’imprevedibilità dell’evento ischemico, la domanda della Procura regionale va respinta. L’accertamento del nesso causale, in sede contabile, segue il criterio del più probabile che non, ma non può fondarsi su mere congetture retrospettive. L’assoluzione dei convenuti non esime dall’obbligo di rimborso delle spese legali a carico dell’amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia ha citato tre medici — un’urologa in servizio al Pronto Soccorso e due sanitari del presidio ospedaliero di Gorizia — chiedendo la condanna al pagamento di euro 87.184,39 a favore dell’Azienda regionale di coordinamento per la salute. La somma corrisponde al risarcimento versato in via transattiva a un paziente per la tardiva diagnosi di torsione intravaginale del testicolo destro, seguita da orchiectomia per necrosi.

Secondo l’accusa, la condotta dei sanitari avrebbe concorso con efficacia causale determinante alla malpractice, integrando colpa grave per la mancata tempestiva diagnosi e per l’omesso intervento d’urgenza. I convenuti si sono costituiti, contestando il nesso di causalità, l’elemento soggettivo, la quantificazione del danno e l’opponibilità della transazione, e sollevando eccezioni preliminari.

La Motivazione della Corte

Con la sentenza-ordinanza n. 59 del 12 dicembre 2022, la Sezione aveva già respinto le eccezioni di inammissibilità, fondata sull’art. 13, comma 1, legge n. 24/2017, e di prescrizione quinquennale, disponendo l’acquisizione del parere del Collegio medico-legale su diciannove quesiti.

Il punto centrale del giudizio è la ricostruzione del nesso causale tra le singole condotte e l’evento. Il Collegio medico-legale ha accertato che la torsione del funicolo si è verificata in forma intermittente, con serraggio definitivo soltanto tra il 10 e l’11 dicembre 2014, nel corso del ricovero, in modo imprevedibile e senza sintomatologia algica rilevante.

La Corte ha escluso che i tre sanitari abbiano tenuto condotte connotate da grave imperizia, imprudenza o negligenza. L’organo di consulenza ha ritenuto che siano stati rispettati i protocolli scientifici e che gli accertamenti siano stati correttamente pianificati. Il dato scientifico secondo cui l’intervento salva-organo è efficace entro le prime 6 ore dall’inizio della fase ischemica conferma che, negli intervalli temporali in cui ciascun medico ha operato, non sussisteva alcuna possibilità concreta di recupero.

La Corte ha inoltre rilevato che, ove la torsione fosse stata già in atto all’accesso in Pronto Soccorso, nulla avrebbero potuto fare i medici dell’unità operativa di Urologia; ed ove la torsione si fosse presentata in un momento in cui era possibile l’intervento in reparto, essa era assente al precedente accesso in Pronto Soccorso.

Quanto agli esami ecografici privi di referto, la Corte li ha ritenuti non pacifici, atteso che non ne esiste traccia nei verbali e nelle difese di due sanitari. Ha comunque ritenuto condivisibile il parere finale, immune da vizi logici. La domanda è stata respinta e i convenuti assolti da responsabilità amministrativa. Le spese legali sono liquidate a carico dell’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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