Conto giudiziale delle azioni: improcedibile se reso dal direttore della partecipata (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 110 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dei titoli azionari e delle quote di partecipazione di un ente locale deve essere reso dal soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, cioè da chi esercita per legge o per delega i diritti dell’azionista. Tale soggetto va individuato nel sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, o nel dirigente espressamente delegato, non nel direttore generale della società partecipata né in chi detiene materialmente i titoli. Il conto reso da soggetto privo della qualità di agente contabile è perciò improcedibile. Il conto deve inoltre esporre le variazioni di valore delle partecipazioni, le modalità di esercizio della gestione e di attuazione delle direttive impartite, adottando il criterio del patrimonio netto, salvo il ricorso al costo di acquisto rettificato per le partecipazioni inferiori al 20 per cento.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale delle azioni di una società partecipata di un comune, per l’esercizio 2023, reso dal direttore generale della medesima società. Con relazione n. 34/2025 il magistrato designato ha rimesso l’esame al Collegio, ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., dubitando della procedibilità del conto e segnalando ulteriori criticità.
In particolare, il magistrato istruttore ha rilevato che tenuto alla resa del conto sarebbe il soggetto con disponibilità giuridica delle partecipazioni, non il detentore materiale dei titoli; che il valore delle partecipazioni era stato esposto al valore nominale anziché al patrimonio netto; e che l’elenco delle partecipazioni differiva da quello della deliberazione consiliare di revisione periodica. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del conto, per essere stato sottoscritto da soggetto non qualificabile come consegnatario dei titoli. La questione arriva così al Collegio in via preliminare.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove da un orientamento consolidato della giurisprudenza contabile: il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione è il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, cioè chi esercita per legge o per delega i poteri dell’azionista. Non rileva, dunque, la mera detenzione materiale dei titoli.
In mancanza di nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, la veste di agente contabile spetta al sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione. La Corte richiama l’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni degli enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.
L’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di semplice custodia: rappresenta l’ente nelle riunioni societarie ed esercita i diritti connessi alla partecipazione sociale. Da ciò la Sezione fa derivare il contenuto necessario del conto, che deve indicare titoli, consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio e motivo delle variazioni.
Il conto deve inoltre documentare le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche, ed è dovuto anche per i titoli dematerializzati, per la persistente esigenza informativa sui poteri di gestione. Quanto alla valutazione, il criterio è quello del patrimonio netto; per le partecipazioni inferiori al 20 per cento è sufficiente il costo di acquisto rettificato dalle perdite durevoli di valore.
Il Collegio prende atto che l’amministrazione si è attivata per sanare le criticità, ma osserva che oggetto del giudizio è il conto indicato in epigrafe e che nessuna rilevanza può avere un diverso conto presentato successivamente, non parificato e non approvato. Il conto è pertanto dichiarato improcedibile, nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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