Pensione di inabilità e cessazione per comporto: irrilevante il motivo formale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 262 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione di inabilità dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, non può essere negato per il solo fatto che la cessazione dal servizio sia formalmente intervenuta per superamento del periodo di comporto. Presupposto dell’insorgenza del diritto non è che l’impossibilità di lavorare per infermità costituisca la motivazione formale del collocamento a riposo, ma che tale infermità abbia di fatto cagionato la cessazione del rapporto. Alla data di cessazione l’interessato deve risultare affetto da malattia tale da non consentire lo svolgimento di alcuna attività lavorativa, con accertamento medico-legale che ne stabilisca la decorrenza.

Il Fatto

La ricorrente, già dipendente di Poste Italiane S.p.a. dal 2.01.1992 al 23.06.2015, era stata licenziata per superamento del periodo di comporto, dopo un periodo di aspettativa per malattia. Nel gennaio 2016 aveva presentato all’INPS domanda di pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995.

L’INPS dapprima la dichiarava inammissibile, perché non proposta al datore di lavoro in costanza di rapporto, poi la respingeva nel merito, rilevando che il rapporto non era cessato per inabilità ma per superamento del comporto. La ricorrente adiva il Tribunale di Nola, che declinava la giurisdizione in favore della Corte dei conti con sentenza n. 243 del 30.01.2019. Il giudizio veniva riassunto davanti alla Sezione giurisdizionale per la Campania. Nelle more la ricorrente decedeva e il giudizio proseguiva a opera degli eredi.

La Motivazione della Corte

La Corte afferma anzitutto la giurisdizione contabile. Il d.l. n. 487/1993, convertito nella legge n. 71/1994, ha devoluto al giudice ordinario solo le controversie sul rapporto di lavoro privatistico con l’ente postale, senza modificare le regole di riparto in materia di trattamento pensionistico (Cass. civ., sez. un., n. 16168/2011).

Nel merito, la Corte ricostruisce i presupposti della pensione di inabilità: i requisiti contributivi di cui all’art. 2 della legge n. 222/1984; l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; la domanda rivolta all’amministrazione di appartenenza, seguita dall’accertamento formale dello stato di inabilità (d.m. n. 187 dell’8.05.1997).

Il passaggio centrale riguarda le modalità della cessazione. Secondo la giurisprudenza contabile richiamata (Corte conti, sez. II App., n. 440/2018; Corte conti, sez. giur. Campania, n. 684/2021), la norma non incide sulle modalità dell’avvenuta cessazione dal servizio. Rileva che l’infermità abbia di fatto cagionato la cessazione del rapporto, non che ne costituisca la motivazione formale. L’INPS aveva invece escluso automaticamente il diritto sul solo rilievo del licenziamento per comporto: interpretazione erronea dell’art. 2, comma 12.

La Corte valorizza il parere del collegio medico-legale, reso all’esito di operazioni peritali con i consulenti di entrambe le parti. Il giudizio medico-legale conclude per la permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa sin dalla data del licenziamento, collocando l’insorgenza del quadro invalidante già prima del 2015. Il parere è ritenuto dettagliato, coerente con la documentazione e idoneo a fondare l’accoglimento.

Il ricorso è quindi accolto. La Corte accerta il diritto del ricorrente in riassunzione, in proporzione alla quota ereditaria, alla pensione di inabilità dal mese successivo alla cessazione (1.07.2015) e sino al decesso (2.05.2019), con condanna dell’INPS ai ratei arretrati, a interessi e rivalutazione monetaria secondo la regola dell’assorbimento, oltre alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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