Difetto di giurisdizione sull’equo indennizzo e onere probatorio del nesso causale (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, in materia di pensioni militari, difetta di giurisdizione sulla domanda di annullamento del provvedimento che nega l’equo indennizzo e dei relativi atti endoprocedimentali, poiché tale istituto afferisce al rapporto di lavoro ed è devoluto al giudice di quel rapporto. Resta invece devoluta alla Corte dei conti, in giurisdizione esclusiva, la domanda di riconoscimento della pensione privilegiata, sull’an come sul quantum. Nel merito, grava sul ricorrente l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697, primo comma, cod. civ., tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, incluso il nesso causale tra patologia e attività di servizio.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’esercito in servizio presso un reggimento carri, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria per dipendenza da causa di servizio di una patologia erniaria, allegando di aver svolto dal 1995 al 2003 attività su mezzi corazzati, con movimentazione di carichi pesanti ed esposizione a vibrazioni, e successivamente funzioni amministrative su postazione non ergonomica.
Il Ministero della difesa, conformemente al parere del Comitato di verifica, aveva rigettato la domanda di dipendenza da causa di servizio ai fini dell’equo indennizzo. Il ricorrente ha impugnato il decreto e il parere, chiedendo altresì l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata. Disposta consulenza tecnica alla Commissione Medica Locale, la questione è giunta alla decisione della Sezione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il giudice ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda di annullamento del decreto ministeriale e del conforme parere. Richiamando l’art. 1, secondo comma, cod. giust. cont. e gli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934, ha ricordato che la Corte giudica nelle controversie sui trattamenti pensionistici a carico dello Stato, esercitando giurisdizione esclusiva sull’an e sul quantum della pensione, secondo il principio di Cass. Sez. Un. n. 8682 del 1996.
L’equo indennizzo, pur presupponendo la dipendenza della malattia da causa di servizio, è stato qualificato come istituto afferente al rapporto di lavoro e, dunque, devoluto al giudice di quel rapporto — nella specie il giudice amministrativo, trattandosi di militare. Da qui l’esclusione della giurisdizione contabile sull’annullamento del diniego e degli atti presupposti.
Nel merito, la domanda di riconoscimento della pensione privilegiata è stata esaminata e respinta. Il giudice ha richiamato la relazione della Commissione medica incaricata in istruttoria, ritenuta pienamente condivisibile perché adeguatamente argomentata e priva di vizi formali o logici.
La Corte ha poi ribadito che grava sul ricorrente l’onere di dimostrare la fondatezza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dedotta, salvo quelli non contestati, ai sensi dell’art. 2697, primo comma, cod. civ. Nel caso di specie difetta la prova del nesso di causa tra la patologia e l’attività lavorativa svolta.
Anzi, risulta acquisita la prova contraria dell’assenza del nesso eziologico, sia nel periodo di assegnazione ai reparti operativi sia in quello successivo a funzioni amministrative, poiché le esposizioni vibratorie, di movimentazione carichi e disergonomiche non raggiungono una consistenza tale da costituire fattore causale o concausale rispetto alla patologia. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di giustizia in favore dell’INPS.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.