Insegnante di sostegno con titoli falsi: danno erariale e nullità del contratto (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 447 del 23.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il contratto di lavoro stipulato dal pubblico dipendente privo dei requisiti specifici richiesti dalla legge è nullo per illiceità della causa e dell’oggetto, ai sensi degli art. 1343 e 1346 cod. civ., e non trova applicazione la tutela dell’art. 2126 cod. civ.. La prestazione di insegnamento di sostegno resa da soggetto non qualificato lede gli interessi costituzionalmente protetti della persona disabile, della sua famiglia e della collettività, sicché il lavoratore pubblico non va tutelato ma sanzionato. Ne consegue il danno erariale corrispondente alle retribuzioni indebitamente percepite, liquidabile in via equitativa ai sensi degli art. 1 legge n. 20/1994 e 1226 cod. civ., con riconoscimento di una marginale utilità della prestazione di fatto espletata.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un docente per sentirlo condannare al pagamento di € 15.528,56 in favore del Ministero dell’istruzione e del merito. Secondo la prospettazione, il convenuto aveva fatto valere titoli falsi rilasciati da un ente fondazionale per ottenere incarichi di insegnamento di sostegno presso un istituto comprensivo. Senza quei titoli non avrebbe ottenuto l’incarico, non essendo sufficienti gli altri requisiti posseduti alla scadenza delle domande.
La Procura ha escluso l’operatività dell’art. 2126 cod. civ. e ha chiesto la condanna al risarcimento del danno patrimoniale diretto da indebita percezione delle retribuzioni. Il convenuto ha eccepito la nullità dell’atto di citazione per omessa valutazione delle controdeduzioni all’invito a dedurre, ha rilevato la pendenza del processo penale e, nel merito, ha contestato l’esistenza di alcun danno all’erario, chiedendo la liquidazione delle spese in proprio favore.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge l’eccezione di nullità. L’art. 5, comma 1, d.l. n. 453/1993 invocato dal convenuto è stato abrogato dal d. lgs. n. 174/2016: la normativa applicabile è individuata negli art. 86, comma 3, e 87 c.g.c., che non contemplano la violazione dedotta quale causa di nullità. La citazione risulta conforme e ha comunque consentito al convenuto di articolare diffuse difese; la Procura si è soffermata sull’esame delle controdeduzioni e sull’ulteriore attività istruttoria espletata.
Quanto alla pendenza del processo penale, la Corte ribadisce l’autonomia del processo contabile. Il materiale documentale acquisito nelle istruttorie preprocessuali o processuali è liberamente valutabile dal giudice contabile; inoltre il processo penale non è ancora definito, con conseguente inapplicabilità delle norme del codice di rito penale invocate.
Nel merito l’azione è fondata. Il convenuto ha ottenuto gli incarichi perché collocato in graduatoria in virtù di certificazioni false, percependo € 15.528,56. La Corte ricostruisce la funzione dell’insegnante di sostegno, qualificato come ruolo di assistenza alla persona e di mediazione di interessi plurimi, in attuazione della c.d. scuola inclusiva. Il possesso dei requisiti è essenziale, e la relativa tutela si collega all’eguaglianza sostanziale e alle fonti interne e sovranazionali in materia di disabilità.
La prestazione resa da pubblico dipendente privo dei requisiti inquina la funzione economico-individuale del contratto e viola una norma imperativa. Le regole sui concorsi e sulle graduatorie salvaguardano la qualità del servizio, l’interesse della P.A. e la par condicio dei partecipanti; nel caso specifico prevale l’interesse della persona bisognosa di assistenza. Il contratto è quindi nullo: la causa in concreto è illecita e l’oggetto non è realizzabile, attesa la carenza dei requisiti. Non opera la tutela dell’art. 2126 cod. civ., perché ammettere tali situazioni è manifestamente illecito.
La Corte applica però i principi di giustizia sostanziale e, tenuto conto della prestazione di fatto espletata, liquida equitativamente il danno in € 13.000,00, somma comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla pubblicazione fino all’effettivo soddisfo ex art. 1282, primo comma, cod. civ. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto.
Nota della Redazione
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