Invalidità civile e maggiorazione contributiva: giurisdizione e interesse ad agire (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 139 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Spetta al giudice ordinario, e non alla Corte dei conti, la giurisdizione sulla domanda di accertamento dell’invalidità civile e sulla disapplicazione del verbale della competente Commissione medica, atteso che il relativo accertamento costituisce procedimento autonomo e distinto rispetto alla verifica dei presupposti dei benefici pensionistici. Rientra invece nella giurisdizione contabile la domanda di accesso ai benefici di cui all’art. 80, comma 3, l. n. 388/2000. Questa domanda è tuttavia inammissibile quando il ricorrente non abbia previamente presentato all’I.N.P.S. la relativa istanza amministrativa, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., e versi altresì in carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., poiché la maggiorazione contributiva può essere richiesta e riconosciuta solo in sede di domanda di pensione, cui è strettamente collegata.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente pubblico con qualifica di insegnante, agiva in proprio davanti alla Corte dei conti chiedendo, previa disapplicazione del verbale di invalidità civile, di accertare che le sue infermità riducevano la capacità lavorativa in misura superiore al 74% e di riconoscergli, per ogni anno di servizio, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa ai sensi dell’art. 80, comma 3, l. n. 388/2000.

L’I.N.P.S., costituitosi, eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso per carenza di interesse ad agire, rilevando che il ricorrente era ancora in attività di servizio e non aveva presentato alcuna domanda di pensione. Esperite due ordinanze istruttorie, il fascicolo amministrativo acquisito attestava l’assenza di qualsiasi istanza del ricorrente volta ai benefici richiesti.

La Motivazione della Corte

Il Giudice monocratico affronta anzitutto il profilo della giurisdizione. Osserva che la prima domanda è riferita prioritariamente all’istanza di invalidità civile e solo in via alternativa al beneficio pensionistico. Ne deriva il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa va riassunta nel termine perentorio di cui all’art. 17, comma 2, c.g.c. La conclusione è confortata dalla nota dell’I.N.P.S. di trasmissione del verbale, che indica espressamente il rimedio davanti all’autorità giudiziaria ordinaria.

Il Giudice precisa, incidentalmente, che non ricorre l’ipotesi della domanda di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al beneficio pensionistico introdotta con il procedimento ex art. 445-bis c.p.c., che radicherebbe la giurisdizione contabile, non essendo stata presentata specifica istanza di accertamento tecnico preventivo: richiama sul punto Cass. civ., SS.UU., n. 12903 del 2021 e n. 7830 del 2020.

Resta invece nella giurisdizione della Corte la domanda relativa all’accesso ai benefici ex art. 80, comma 3, l. n. 388/2000. Su tale domanda il ricorso è però dichiarato inammissibile sotto due distinti profili. Il primo attiene all’art. 153 c.g.c.: dagli atti, anche a seguito delle ordinanze istruttorie, emerge che il ricorrente non ha mai presentato all’I.N.P.S. l’istanza per il riconoscimento dei benefici. Il verbale della Commissione medica afferisce infatti a un procedimento autonomo e distinto, donde l’inammissibilità ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.

Il secondo profilo concerne la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav., n. 31284 del 2019 e n. 9877 del 2019), il Giudice ribadisce che il beneficio è strettamente collegato al diritto e alla misura del trattamento pensionistico e può essere richiesto e riconosciuto solo in sede di domanda di pensione: il mero riconoscimento dell’invalidità superiore al 74%, da solo, non comporta alcun diritto. Orientamento già fatto proprio da quella Sezione con sentenza n. 314 del 2021.

Le conclusioni non sono scalfite dalle note autorizzate del ricorrente. Esperite le questioni pregiudiziali, il Giudice compensa le spese del giudizio ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. e nulla dispone per le spese della sentenza, attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

Nota della Redazione

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