Quota retributiva pensione militare sistema misto coefficiente 2,44 per anno (Corte dei Conti Sez. III App. n. 36 del 25.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati a tale data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Per effetto dell’entrata in vigore della legge n. 335/1995, non assume più alcun peso la distinzione tra posizioni under e over 15 anni. Il beneficio di cui all’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 non opera come misura fissa pari al 44% della base pensionabile, ma si traduce nel riconoscimento del coefficiente di rendimento per ciascun anno di servizio utile maturato al 31 dicembre 1995.
Il Fatto
La sentenza di primo grado aveva riconosciuto agli odierni appellati il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento, applicando sulla quota calcolata con il sistema retributivo l’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. 1092/1973, a decorrere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico di ciascuno, a seguito del collocamento in congedo.
Avverso tale statuizione ha proposto appello l’INPS, deducendo la violazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995. Gli appellati non si sono costituiti. La causa è giunta alla Sezione Terza centrale d’appello per la riforma della pronuncia di prime cure.
La Motivazione della Corte
La questione concerne la determinazione del trattamento pensionistico con il sistema di calcolo del regime misto e la corretta applicazione dell’art. 54, comma 1, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Il nodo interpretativo attiene alle modalità di calcolo della quota retributiva della pensione per il personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali.
La materia è stata affrontata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede nomofilattica. Con la pronuncia n. 1/2021/QM, depositata il 4 gennaio 2021, è stato enunciato il principio secondo cui la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile, determinato nel 2,44%.
Con le successive ordinanze n. 5 del 1° giugno 2021 della Sezione Terza centrale di appello e n. 25 dell’11 giugno 2021 della Sezione Prima centrale di appello, le Sezioni riunite sono state nuovamente investite della questione, con riferimento al personale militare che al 31.12.1995 vantava un’anzianità inferiore ai 15 anni. Dopo aver precisato che, per effetto dell’entrata in vigore della legge n. 335/1995, non assume più alcun peso la distinzione under/over 15 anni, le Sezioni riunite hanno confermato che la quota retributiva va calcolata sull’effettivo numero di anni maturati alla predetta data, con l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile.
Il Collegio, richiamando tale orientamento, ha ritenuto che gli appellati abbiano diritto di vedersi applicato, sulla quota parte della pensione da calcolarsi con sistema retributivo maturata al 31.12.1995, un coefficiente di rendimento pari al 2,44%. Ha quindi riformato la sentenza impugnata nei termini del principio enunciato dalle Sezioni riunite nelle pronunce n. 1/2021 e n. 12/2021/QM, restando impregiudicata ogni questione sugli arretrati, sugli interessi legali e sulla rivalutazione monetaria. In ragione del parziale accoglimento dell’appello e della mancata costituzione degli appellati, le spese sono state compensate, nulla disponendosi per le spese di giustizia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.