Ricalcolo pensione ex art. 54 d.P.R. 1092/1973 e spese compensate per cessazione (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 12.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’I.N.P.S., con circolare n. 44 del 23 marzo 2022, abbia già dato d’ufficio avvio al procedimento di riesame dei trattamenti pensionistici ai sensi dell’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021, e prima della decisione abbia adottato il provvedimento di riliquidazione con la nuova aliquota, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa. In tal caso non ricorre una volontà negatoria dell’Ente, bensì la necessità di un più ampio arco temporale per completare le attività del riesame d’ufficio, di cospicua dimensione quantitativa. La soccombenza è solo virtuale e, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., le spese vanno compensate integralmente, essendo l’azione ragionevolmente evitabile attendendo gli spontanei e prevedibili sviluppi favorevoli della vicenda.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente al personale della Polizia di Stato e titolare di pensione dal 15 giugno 2009, liquidata con il sistema misto e con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995, ha convenuto in giudizio l’I.N.P.S. davanti alla Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia.
Oggetto della domanda è il ricalcolo della quota retributiva del trattamento, che l’Ente aveva determinato applicando l’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973 invece del più favorevole art. 54. Il ricorrente chiedeva l’applicazione dell’aliquota del 2,445%, con decorrenza dal 1° gennaio 2022. Dopo la notificazione del ricorso, l’I.N.P.S. ha provveduto alla riliquidazione e la difesa del ricorrente ha concluso per la cessazione della materia del contendere, chiedendo la pronuncia sulla soccombenza virtuale e sulle spese.
La Motivazione della Corte
Il Giudice rileva che, dopo la notificazione del ricorso, la pretesa dell’interessato è stata soddisfatta: l’I.N.P.S. ha prodotto la documentazione della riliquidazione e il cedolino del rateo di febbraio 2024, dal quale risulta il pagamento degli arretrati; la difesa del ricorrente, dal canto suo, ha concluso per l’intervenuta cessazione della materia del contendere. La pronuncia è dunque dovuta.
Sul governo delle spese, la Corte muove dalla constatazione che il bene della vita è stato riconosciuto prima della decisione, con conseguente soccombenza solo virtuale della parte resistente. A prima vista, osserva il Giudice, sarebbe giusto disporne la compensazione parziale ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.. Il ragionamento però non si arresta qui.
Il Giudice valorizza un dato antecedente alla domanda giudiziale: il diritto vantato era stato già riconosciuto dall’Ente previdenziale in via generale con la circolare n. 44 del 23 marzo 2022, con cui l’I.N.P.S. ha stabilito di procedere al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici, nei confronti dei titolari di pensione alla data di entrata in vigore della legge n. 234/2021, limitatamente ai ratei maturati dal 1° gennaio 2022.
Da qui la qualificazione della vicenda come quasi una controversia senza lite: la mancata soddisfazione dell’aspettativa del ricorrente non è riconducibile a una volontà negatoria, ma verosimilmente alla necessità di disporre di un più ampio arco temporale per fronteggiare le attività del riesame d’ufficio, al quale è corretto attribuire presuntivamente una dimensione quantitativa cospicua. Il Giudice richiama, sul punto, propri precedenti (ordinanza n. 26 del 14 dicembre 2022 e sentenze n. 22 dell’11 luglio 2023 e n. 34 del 12 dicembre 2023).
In buona sostanza, con la circolare l’I.N.P.S. ha dato d’ufficio doveroso inizio al procedimento per l’applicazione, sempre d’ufficio, dell’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021, destinato a concludersi, indipendentemente dalla domanda stragiudiziale o giudiziale di parte, con la rideterminazione di ogni singola pensione e il pagamento degli arretrati. L’azione, sussistendo la circolare, poteva ragionevolmente essere evitata attendendo gli sviluppi favorevoli, agevolmente prevedibili. Si dispone pertanto la compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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