L’acquisizione di una società che gestisce un asset strategico nazionale non è ostativa se motivata da finalità istituzionali e sostenibilità finanziaria (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 8 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sugli atti di acquisizione di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, non si risolve in una valutazione di merito dell’operazione, ma in una verifica di conformità dell’atto deliberativo ai parametri normativi, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il parere negativo non è vincolante, ma l’eventuale discostamento deve essere analiticamente motivato e reso pubblico sul sito istituzionale. L’onere motivazionale è adeguatamente assolto quando l’atto deliberativo — anche per relationem — dimostra la necessità della partecipazione per le finalità istituzionali, la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria dell’operazione, in una duplice accezione: oggettiva (equilibrio economico-finanziario della società target) e soggettiva (effetti sulla situazione finanziaria dell’ente). La valutazione in ordine alla compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato è limitata a riscontrare l’adempimento dell’obbligo motivazionale, dovendo lo scrutinio funditus fuoriuscire dalla cognizione della magistratura contabile.

Il Fatto

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso alla Corte dei conti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2025, con il quale è stata autorizzata la società SOGIN S.p.A., interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, all’acquisizione della partecipazione totalitaria della società Deposito Avogadro S.p.A., per un importo di 5,95 milioni, mediante risorse finanziarie nella propria disponibilità. SOGIN opera nello smantellamento delle centrali nucleari dismesse e nella gestione in sicurezza degli impianti a fine vita; la società target, appartenente al gruppo Stellantis, è titolare della licenza di esercizio dell’unica piscina nucleare non in decommissioning in Italia, utilizzata da SOGIN come deposito temporaneo per il combustibile irraggiato, sulla base di un contratto d’affitto quinquennale con scadenza nel 2028.

L’operazione, avviata a seguito di interlocuzioni tra i vertici delle società a partire dall’ottobre 2023, mira a “internalizzare” la fase finale del processo di decommissioning, assicurando la disponibilità dell’infrastruttura. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica si è espresso favorevolmente con nota del 9 maggio 2025; dopo una richiesta istruttoria della Corte, SOGIN ha trasmesso integrazioni documentali in data 13 febbraio 2026.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni riunite ricostruiscono il quadro normativo di riferimento, precisando che l’art. 5 TUSP impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere gli atti deliberativi di acquisizione di partecipazioni societarie alla Corte dei conti, la quale delibera sulla conformità alle disposizioni dei commi 1 e 2 del medesimo articolo e degli artt. 4, 7 e 8 TUSP. La funzione è qualificata — in base alla deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22 — come una peculiare attività di controllo, la cui ratio risiede nell’esigenza di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell’amministrazione prima che venga attuata, con un termine di sessanta giorni decorso il quale l’amministrazione può procedere autonomamente.

Quanto ai parametri, la Corte deve verificare l’analitica motivazione del provvedimento in ordine a: necessità della società per le finalità istituzionali (art. 4 TUSP); ragioni e finalità della scelta, anche sotto il profilo della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria; compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità; compatibilità con le norme dei Trattati europei e con la disciplina in materia di aiuti di Stato. La pronuncia è resa in forma di parere; se negativo, l’amministrazione può comunque procedere, motivando analiticamente il discostamento e dandone pubblicità.

Nel caso di specie, la Corte accerta la competenza delle Sezioni riunite, fondata sulla natura dell’amministrazione che adotta l’atto autorizzatorio (il MEF), e non sulla società che esegue l’operazione; verifica il rispetto delle regole sulla forma dell’atto (dPCM su proposta del MEF di concerto con il MASE, previa deliberazione del Consiglio dei ministri) e la conformità tipologica della società target (società per azioni). Rileva, inoltre, che dall’operazione deriverà una situazione di controllo indiretto di diritto del MEF su Avogadro, con conseguente applicazione dello statuto delle società a controllo pubblico: revisione legale affidata a soggetto diverso dal collegio sindacale, programmi di valutazione del rischio di crisi, relazione sul governo societario, regole su amministrazione e controllo.

Sul piano finalistico, la Corte esclude l’applicazione dell’art. 4 TUSP, in forza dell’art. 26, comma 2, TUSP, che esenta le società dell’Allegato A (tra cui il Gruppo SOGIN). Cionondimeno, la documentazione allegata al decreto fornisce un’esaustiva ricostruzione delle ragioni pubblicistiche: l’acquisizione assicura la disponibilità di un asset strategico per il programma di decommissioning, evitando costi verso operatori esteri e consentendo il controllo sugli accantonamenti per i costi di ripristino ambientale. La verifica sulla sostenibilità finanziaria viene condotta in duplice accezione: sotto il profilo oggettivo, l’esame dei bilanci della target (utili costanti nel periodo 2021-2024, patrimonio netto in miglioramento fino a 6,8 milioni, fondi rischi per oltre 11,8 milioni e giacenze liquide per circa 18,6 milioni) e la stima indipendente — con un valore economico della società nel range 5,9-6,0 miliardi secondo il testo, che si presume riferito a milioni — corroborano il prezzo concordato; sotto il profilo soggettivo, le risorse per l’acquisto (5,95 milioni) risultano già previste nella pianificazione finanziaria 2026 della società, finanziata a carico della fiscalità generale dal 2020.

Quanto alla convenienza economica, la Corte osserva che l’analisi finanziaria differenziale su un orizzonte di 17 anni restituisce risultati positivi (pay back period di circa cinque anni, valore attuale netto e tasso interno di rendimento positivi). Tuttavia, evidenzia che la valutazione è fortemente influenzata dalla stima dei risparmi per gli oneri di permanenza all’estero dei rifiuti (a partire dal 2030) e dalla quantificazione del costo futuro di ripristino ambientale: trattasi di valutazioni tecniche e gestionali di cui la Corte può solo prendere atto, sottolineando come in assenza di tali risparmi il net present value diverrebbe negativo. In ordine alla compatibilità con la disciplina europea, la Corte richiama il criterio dell’investitore in un’economia di mercato (CGUE, Belgio c. Commissione, C-142/87) e, in linea con la giurisprudenza contabile (Sez. reg. contr. Toscana n. 154/2025), limita il proprio scrutinio all’adempimento dell’onere motivazionale, riscontrato nella stima indipendente del valore economico della target e nelle attestazioni di conformità alla direttiva Euratom n. 2011/70. La Corte, fermi i profili evidenziati, non ravvisa elementi ostativi all’operazione e dispone la trasmissione della deliberazione agli organi governativi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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