Cessazione della materia del contendere per rinuncia al giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 101 del 01.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al giudizio, accettata dalla controparte costituita, determina la cessazione della materia del contendere e impone al giudice la declaratoria conseguente, senza alcun esame del merito. La pronuncia di cessazione assorbe ogni domanda articolata dalle parti, restando preclusa la decisione sulle questioni di aliquota pensionistica e sulla misura del trattamento. La regolazione delle spese segue il principio della compensazione, che il giudice contabile applica quando la definizione del giudizio non consegue a una soccombenza accertata.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in quiescenza, ha agito davanti alla Corte dei conti per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico. L’INPS aveva applicato l’aliquota art. 44 del T.U. n. 1092/1973, prevista per il personale civile, mentre il ricorrente invocava l’aliquota del 44 per cento dell’art. 54, più favorevole e riservata al personale militare, richiamando le Sezioni riunite n. 1/2021.
Il resistente si è costituito richiamando le Sezioni riunite n. 1/2021 e n. 12/2021 e le circolari applicative, deducendo di avere già provveduto alla riliquidazione e al pagamento degli arretrati prima della notifica del ricorso. Ha chiesto in subordine la cessazione della materia del contendere. Il ricorrente ha poi depositato rinuncia al giudizio, chiedendo l’estinzione con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato la documentazione in atti e ha rilevato che la rinuncia al giudizio risulta accettata dalla difesa dell’INPS all’udienza. Da tale condotta processuale discende la cessazione della materia del contendere, quale effetto tipico della rinuncia accettata dalla controparte costituita.
Il collegio non ha quindi esaminato le questioni di merito relative all’aliquota applicabile e alla spettanza della riliquidazione, essendo la domanda divenuta improcedibile per effetto della rinuncia. Le difese articolate dall’INPS in via gradata — dalla sopravvenuta carenza di interesse alla prescrizione quinquennale fino alla non debenza del cumulo tra interessi e rivalutazione — restano assorbite.
Quanto alle spese, la Corte ha applicato la compensazione integrale, con nulla per le spese di giustizio. La soluzione si giustifica per la natura della definizione: il giudizio non si chiude con un accertamento di torto o di ragione, ma con una vicenda processuale che non consente di individuare una parte soccombente.
La pronuncia fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza e demanda alla segreteria per gli adempimenti di rito. La decisione è stata assunta in composizione monocratica.
Nota della Redazione
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