Riliquidazione della pensione e accessori: interessi legali e rivalutazione automatica (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 60 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La ritardata liquidazione della prestazione pensionistica comporta di per sé l’automatica debenza degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore e in forza del combinato disposto del comma 3 dell’art. 429 c.p.c. e del comma 3 dell’art. 167 c.g.c. Gli accessori decorrono dal giorno in cui è maturato il credito, con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo e fino al pagamento, salvo il limite della prescrizione; la rivalutazione è dovuta solo per i periodi in cui l’indice di svalutazione supera il tasso legale. Nel procedimento complesso di riliquidazione della pensione, che coinvolge più Amministrazioni, l’interessato non ha l’obbligo di presentare una specifica domanda per ogni segmento procedimentale, potendo presentare un’unica istanza a tutte le amministrazioni coinvolte. La domanda di manleva dell’ente previdenziale nei confronti dei datori di lavoro, fondata sull’ascrivibilità del ritardo agli stessi, esula dalla giurisdizione della Corte dei conti.

Il Fatto

La ricorrente, già dipendente di un’Università e in servizio presso un’Azienda Ospedaliera Universitaria, è stata collocata in quiescenza dal 1° settembre 2019. In sede giuslavoristica ha ottenuto l’equiparazione economica al superiore profilo di dirigente amministrativo di I livello, con condanna delle Amministrazioni al versamento delle differenze retributive, corrisposte a marzo 2024 in esecuzione del giudicato.

Ottenuta la riliquidazione del trattamento pensionistico in funzione delle maggiori spettanze, la ricorrente ha convenuto in giudizio l’INPS e le due Amministrazioni datoriali per ottenere la riliquidazione della pensione e la condanna dell’Ente al pagamento delle differenze sui ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione. In subordine ha chiesto il risarcimento del danno in forma specifica.

La Motivazione della Corte

L’INPS ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancanza di utile ed efficace diffida dopo l’avvenuta regolarizzazione contributiva, ai sensi dell’art. 153 c.g.c. L’eccezione è infondata. Nei procedimenti complessi di liquidazione e riliquidazione della pensione, in cui sono coinvolte diverse Amministrazioni, l’interessato non ha l’obbligo di presentare una specifica domanda per ogni singolo segmento procedimentale, ben potendo presentare un’unica istanza indirizzata contestualmente a tutte le amministrazioni coinvolte, che la istruiranno applicando il principio di leale collaborazione.

Nel merito, l’INPS ha già proceduto alla riliquidazione della pensione, con versamento sul cedolino di settembre 2025. Sotto questo profilo va dichiarata la cessazione della materia del contendere, per il sopravvenuto difetto di interesse ad agire. La figura, di creazione giurisprudenziale, si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere, facendo venir meno l’interesse a un risultato utile e giuridicamente apprezzabile. Resta da affrontare la sola questione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

La domanda è fondata. La ritardata liquidazione della prestazione pensionistica, anche se non imputabile a negligenza delle amministrazioni, comporta l’automatica liquidazione degli accessori, sia perché si tratta di debito di valore, sia in forza del combinato disposto del comma 3 dell’art. 429 c.p.c. e del comma 3 dell’art. 167 c.g.c. Le Sezioni riunite hanno chiarito che il maggior danno da svalutazione, al pari degli interessi legali, costituisce componente essenziale del credito pensionistico liquidato con ritardo, con decorrenza dal giorno in cui è maturato il credito, salvo il limite della prescrizione.

Ne consegue la condanna dell’INPS al pagamento degli interessi legali dalla scadenza di ciascun rateo e fino al pagamento; solo per i periodi in cui l’indice di svalutazione superi il tasso legale è dovuta anche la rivalutazione monetaria. La condanna non può gravare sulle Amministrazioni datoriali, prive di competenza in materia e già corrette nel pagare gli interessi sulle differenze retributive.

Quanto alla domanda riconvenzionale trasversale dell’INPS, il petitum sostanziale ha ad oggetto la restituzione delle somme versate a titolo di interessi sui ratei arretrati. La pretesa esula dall’ambito applicativo dell’art. 8, secondo comma, del DPR n. 538 del 1986 e va dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Le spese sono compensate per metà e, per la restante metà, poste a carico dell’INPS.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 429 c.p.c.

Tutte le 121 sentenze sull'art. 429 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *