Inammissibile il ricorso pensionistico del dipendente già in quiescenza senza domanda amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 114 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, il dipendente già cessato dal servizio che intenda far accertare in sede giudiziale la dipendenza da causa di servizio di un’infermità, quale presupposto del futuro trattamento pensionistico di privilegio, deve previamente presentare apposita domanda amministrativa di pensione privilegiata all’ex datore di lavoro. In difetto, il ricorso avanti la Corte dei conti è inammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont. e dell’art. 167, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973. Il principio delle Sezioni riunite, che consente la tutela giudiziale immediata in funzione della futura pensione privilegiata, opera per il militare o assimilato ancora in servizio, e non per chi sia già in quiescenza.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, aveva presentato in servizio, in data 28.10.2016, domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia della colonna vertebrale, ai fini dell’equo indennizzo. La Commissione medico ospedaliera ascriveva l’infermità all’8/A categoria della Tabella A. Il Comitato di verifica per le cause di servizio esprimeva parere negativo, escludendo il nesso causale con il servizio. Il Ministero dell’Interno recepiva tale giudizio con il Decreto n. 0939/22 del 9.5.2022.
Cessato dal servizio il 1.7.2022 per limiti di età, il ricorrente impugnava il decreto avanti la Corte dei conti, chiedendo l’accertamento della dipendenza causale della patologia, ascritta all’8ª categoria Tab. A, quale presupposto per far valere il diritto alla pensione privilegiata al momento del pensionamento. L’Amministrazione eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa di pensione privilegiata.
La Motivazione della Corte
Il giudizio ha ad oggetto il diritto del ricorrente, ex appartenente alla Polizia di Stato in congedo, al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, quale presupposto del trattamento pensionistico di privilegio. La Corte esamina preliminarmente l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione resistente.
Il Collegio rileva che, alla data del deposito del ricorso, il ricorrente era già in pensione. Dagli atti emerge in modo incontestato che egli non aveva presentato alcuna domanda amministrativa di pensione privilegiata dopo il congedo: la domanda del 25.10.2016 era rivolta all’accertamento della patologia e alla sua iscrivibilità ai fini dell’equo indennizzo.
La fattispecie è disciplinata dall’art. 167, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973, che per il soggetto cessato dal servizio prevede la presentazione della domanda amministrativa di pensione privilegiata all’ex Amministrazione datoriale. Il ricorso è pertanto inammissibile per violazione di tale norma e dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., a norma del quale i ricorsi sono inammissibili quando propongono domande sulle quali non si sia proceduto in via amministrativa.
La Corte esclude che tale conclusione sia superata dalla pronuncia delle Sezioni riunite n. 12/23/QM. Il principio ivi enunciato — l’ammissibilità del ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, domandi in sede giudiziale il positivo accertamento in funzione del futuro trattamento di privilegio, senza aver presentato la domanda amministrativa di pensione privilegiata — riguarda il militare o assimilato ancora in servizio. Esso mira a preservare la futura possibilità di prova dei fatti in funzione della pensione privilegiata.
Tale necessità non sussiste, invece, per il dipendente già in quiescenza che proponga ricorso avverso il diniego espresso su una domanda presentata in servizio ai soli fini dell’equo indennizzo, senza presentare, dopo il congedo, la domanda amministrativa di pensione privilegiata. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese sono compensate, ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont., nulla essendo dovuto per la gratuità delle cause previdenziali.
Nota della Redazione
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