Difetto di giurisdizione del giudice contabile sulle trattenute fiscali INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 442 del 19.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trattenute fiscali operate dall’INPS sul trattamento pensionistico, la controversia ha natura squisitamente fiscale e appartiene alla giurisdizione del giudice tributario, non del giudice contabile. Il processo instaurato davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione a seguito di pronuncia declinatoria non è un nuovo procedimento, ma la prosecuzione dell’unico giudizio: si forma pertanto il giudicato interno sulla giurisdizione, che preclude alle parti di sollevare nuovamente la questione. Il contribuente che rilevi un’errata indicazione dei dati reddituali nella certificazione unica è onerato di avviare le procedure di correzione mediante modello 730, e grava su di lui l’onere probatorio sui fatti posti a fondamento della domanda.
Il Fatto
La ricorrente, pensionata e titolare di trattamento di reversibilità, ha convenuto in giudizio l’INPS assumendo l’erroneità di una serie di trattenute fiscali praticate sul proprio trattamento pensionistico. Ha dedotto che la certificazione unica disponibile sul sito dell’Istituto esponeva in modo errato il reddito da pensione, con conseguente conguaglio fiscale illegittimo: quasi totale decurtazione del rateo di gennaio 2022 e sensibile riduzione di quello di febbraio 2022.
Ha quindi chiesto l’accertamento del reddito effettivamente percepito, la condanna dell’Istituto alla restituzione delle somme prelevate in eccesso e l’ordine di rettifica della certificazione unica. L’INPS ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione, deducendo la competenza del giudice tributario, e nel merito l’infondatezza delle domande, rivendicando la correttezza della tassazione e l’impossibilità della rettifica in qualità di mero sostituto d’imposta.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina con priorità l’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione. Rileva che le doglianze della ricorrente attengono alla dedotta errata applicazione dei redditi imponibili e dei conguagli fiscali, e che solo entro tali limiti va individuato lo spazio delibandi del giudice contabile. Osserva inoltre che il giudizio è stato introdotto all’esito di una pronuncia declinatoria del Giudice Ordinario, sulla quale è da ritenersi intervenuto l’effetto preclusivo della cosa giudicata.
Richiamando Cass. civ., Sez. Unite, 27 ottobre 2020, n. 23599, il giudice contabile afferma che il processo che si instaura per effetto della tempestiva riassunzione davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione non è un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell’unico giudizio. Rimane pertanto precluso alle parti, nel giudizio riassunto, sollevare la questione di giurisdizione, stante la formazione del giudicato interno sul punto. Sul carattere unitario del giudizio successivo alla riassunzione richiama anche Cass., 8088/2021 e Cass., 440/2024. L’eccezione è quindi infondata.
Nel merito il ricorso è infondato. Il contribuente che rilevi un’errata indicazione dei dati reddituali da parte del soggetto deputato alla loro esposizione è onerato dall’avviare le procedure di correzione con invio del modello 730 all’Agenzia delle Entrate, riportante i dati ritenuti corretti. La stessa Agenzia, con la circolare n. 15/E/2023, ha sottolineato la necessità di procedere alla correzione degli errori presenti nella certificazione unica per evitare l’erroneità degli oneri fiscali. Di tale procedura non vi è alcun riferimento: la ricorrente si è limitata a interloquire con l’Istituto previdenziale.
La Corte rileva altresì che non è stato assolto l’onere probatorio gravante sulla ricorrente ai sensi dell’art. 2697 c.c.: ella si è limitata a indicare inesattezze contabili apoditticamente sostenute, senza elementi certi e univoci. Tutti i redditi nella sua disponibilità derivano da pensione e sono quindi nella piena disponibilità dell’INPS. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31 c.g.c.
Nota della Redazione
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