Annullamento ex lege dei debiti sotto mille euro esclude il danno da (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 47 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a euro 1.000,00, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, opera ex art. 4 d.l. n. 119/2018 e costituisce un fatto estraneo alla condotta dell’esattore, di per sé necessario e sufficiente a cagionare la mancata entrata dell’Ente impositore. Ne discende il rigetto, per difetto di nesso causale, della domanda di risarcimento del danno patrimoniale da mancato introito, pur qualificabile come azione di accertamento contabile dei rapporti di dare-avere. La pretesa risarcitoria per danno all’immagine resta invece estranea al giudizio ad istanza di parte, essendo azionabile soltanto nell’alveo della responsabilità erariale su iniziativa della Procura contabile.

Il Fatto

L’Azienda Napoletana Mobilità S.p.A., titolare del servizio di trasporto pubblico locale, aveva contestato a un utente la percorrenza senza titolo di viaggio, irrogando la relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Non versata la somma in misura ridotta, la società notificava le ordinanze-ingiunzione e iscriveva a ruolo il credito, trasmettendone la minuta al concessionario per la riscossione, succeduto dall’odierna Agenzia delle Entrate – Riscossione.

L’esattore non notificava la cartella di pagamento né atti interruttivi della prescrizione. Il Giudice di pace, con sentenza passata in giudicato, dichiarava l’intervenuta prescrizione del credito e annullava la cartella. La società agiva quindi per l’inadempimento contrattuale del concessionario; il Giudice ordinario declinava la giurisdizione e la causa veniva riassunta davanti alla Corte dei conti, insieme alla domanda di risarcimento del danno all’immagine.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il Collegio afferma la propria giurisdizione, richiamando l’art. 103, comma 2, Cost.: rientrano nella cognizione contabile, in assenza di limitazioni legislative, anche i giudizi tra Ente impositore e concessionario, orientati alla verifica dei reciproci rapporti di dare-avere e del risultato finale.

L’eccezione di difetto di legittimazione attiva dell’Ente impositore viene respinta. L’art. 172, lett. d, c.g.c. prevede una categoria atipica e residuale di giudizi ad istanza di parte, applicabile anche a soggetti diversi dallo Stato. Il Collegio qualifica la pretesa non in senso risarcitorio, ma come azione dichiarativa di accertamento contabile del rapporto, parametrata al carico affidato e non riscosso per asserita condotta negligente.

Nel merito assume rilievo assorbente l’annullamento ex lege dei debiti di importo inferiore a euro 1.000,00 previsto dall’art. 4 d.l. n. 119/2018. La norma dispone lo stralcio automatico dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, tra i quali rientrano quelli in contestazione, con annullamento effettuato alla data del 31.12.2018. Il Collegio richiama in proposito l’ordinanza della Cassazione n. 15471/2019, che ha ritenuto sufficiente l’affidamento del carico entro i termini previsti, perseguendo il legislatore l’obiettivo di concentrare l’attività esattiva sulle quote più recenti e di maggiore importo.

Da ciò deriva che, indipendentemente dall’annullamento per prescrizione disposto dal Giudice ordinario, l’annullamento ex art. 4 d.l. n. 119/2018 costituisce factum principis ostativo alla realizzazione della pretesa creditoria. Non sussiste quindi alcun nesso eziologico tra l’inoperosità dell’esattore e la mancata riscossione: un fatto estraneo alla condotta dell’Agenzia, di per sé necessario e sufficiente, ha cagionato la perdita. La domanda di risarcimento del danno patrimoniale è pertanto rigettata.

Quanto al danno all’immagine, il Collegio lo dichiara inammissibile. L’art. 51, comma 7, c.g.c. presuppone una sentenza irrevocabile di condanna per i delitti perpetrati in danno dell’Amministrazione, comunicata alla Procura regionale. La pretesa è azionabile soltanto nell’alveo della responsabilità erariale e non può trovare autonomo ingresso nel giudizio ad istanza di parte. Le spese di lite sono compensate ex art. 31, comma III, c.g.c., in ragione della novità del thema decidendum e degli interventi legislativi succedutisi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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