Cessata materia del contendere per riliquidazione della quota retributiva (Corte dei Conti Sez. III App. n. 193 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, la sopravvenuta riliquidazione del trattamento da parte dell’istituto previdenziale, con applicazione dell’aliquota di rendimento annuo del 2,44% sulla quota retributiva per il numero effettivo di anni di anzianità maturati fino al 31 dicembre 1995, determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno l’interesse alla decisione sulla domanda proposta dall’appellante. Il principio trova fondamento nel mutamento della giurisprudenza delle Sezioni Riunite, che ha chiarito l’applicabilità dell’aliquota anche a chi, a quella data, vantava un’anzianità inferiore ai quindici anni. La satisfazione extraprocessuale della pretesa rende priva di oggetto la controversia, con compensazione delle spese giustificata proprio dall’intervenuto mutamento dell’indirizzo giurisprudenziale.
Il Fatto
Il ricorrente ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri dal 6 settembre 1982 al 30 dicembre 2019, maturando al 31 dicembre 1995 un’anzianità utile di quattordici anni, undici mesi e diciassette giorni, arrotondata dall’INPS ad anni quindici. Ha impugnato il provvedimento di determinazione del proprio trattamento pensionistico, censurando i criteri adottati nel calcolo della quota retributiva e invocando l’applicazione dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973. La diffida in via amministrativa aveva avuto esito negativo.
Il giudice monocratico della Sezione giurisdizionale per la Toscana, richiamata la sentenza n. 1/2021/QM delle Sezioni Riunite, ha rigettato il ricorso, escludendo che l’arrotondamento del periodo di servizio potesse rilevare per il raggiungimento dei quindici anni. L’interessato ha proposto appello, chiedendo la riliquidazione della pensione con l’aliquota del 2,445%, oltre interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica riguarda l’applicabilità dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995 al personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a venti anni che, al 31 dicembre 1995, vantava un’anzianità inferiore ai quindici anni. Il primo giudice aveva aderito all’orientamento che escludeva il computo dell’arrotondamento.
Nel corso del giudizio d’appello l’INPS ha rappresentato di aver provveduto alla riliquidazione del trattamento, applicando sulla quota retributiva l’aliquota annua del 2,44% per il numero effettivo di anni maturati fino al 31 dicembre 1995, e non il 2,445% richiesto dall’appellante, non spettante. Il pagamento delle somme arretrate è stato disposto con il provvedimento di riliquidazione e corrisposto con il cedolino del mese di maggio 2022.
La Corte richiama la sentenza delle Sezioni Riunite n. 12/2021/QM, depositata il 9 settembre 2021, che ha definitivamente chiarito come l’aliquota del 2,44% trovi applicazione anche nei confronti di coloro che abbiano maturato un’anzianità inferiore ai quindici anni alla data del 31 dicembre 1995. Il principio è enunciato nei termini per cui la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati a quella data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile.
Preso atto della riliquidazione intervenuta e della mancata opposizione dell’appellante, che ha chiesto solo la condanna alle spese, il Collegio dichiara la cessata materia del contendere dell’appello. Quanto alle spese, la Corte ne dispone la compensazione, tenuto conto dell’intervenuto mutamento della giurisprudenza.
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Nota della Redazione
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