Conferimento incarichi legali esterni in società in house e insussistenza colpa grave (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 120 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conferimento di incarichi di consulenza legale a professionisti esterni da parte di una società in house non integra responsabilità amministrativa per danno erariale quando ricorrono, come accertato in atti, la carenza di professionalità interne adeguate, l’impossibilità di nuove assunzioni in ragione dei limiti assunzionali e l’esistenza di una deroga regolamentare per gli incarichi di natura fiduciaria e specialistica. Gli incarichi di consulenza legale costituiscono appalto d’opera professionale, escluso dall’ambito di applicazione del d.lgs. n. 163/2006. Non sussiste colpa grave per i funzionari che hanno proposto e conferito l’incarico in presenza dei presupposti di legge. Non sussiste neppure il nesso causale per chi si è limitato ad approvare i time reports e a liquidare i compensi, non competendo a costoro rilevare l’eventuale illegittimità del conferimento.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio alcuni funzionari di una società pubblica in house, per sentirli condannare al pagamento di poco più di 361.910 euro a favore della società, a titolo di danno erariale.
L’addebito riguardava il conferimento di incarichi di consulenza, nel biennio 2014-2015, a studi legali e professionisti esterni, ritenuti affidati in violazione della normativa sugli incarichi esterni, senza previa procedura comparativa e in assenza dei presupposti di legge. I convenuti hanno eccepito, fra l’altro, la prescrizione dell’azione erariale e, nel merito, la legittimità degli affidamenti.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha respinto l’eccezione di nullità della citazione e dell’invito a dedurre, rilevando che entrambi indicano con precisione i fatti, gli incarichi, i pagamenti e le quote di addebito riferite a ciascun convenuto.
Sulla prescrizione il Collegio ha aderito parzialmente alle difese: alla data della messa in mora del 28 agosto 2020 era già spirato il termine quinquennale per i pagamenti anteriori a quella data. La sospensione dei termini prevista dall’art. 85 del D.L. n. 18/2020 opera, secondo l’orientamento della Sezione, solo per i termini processuali e non per quelli sostanziali, poiché la messa in mora è atto stragiudiziale non inciso dalle preclusioni sanitarie. È stata invece esclusa l’applicabilità dell’art. 66 c.g.c. co.2 ai fatti anteriori all’entrata in vigore del Codice, non avendo la norma efficacia retroattiva.
Nel merito, la Corte ha affrontato la questione sotto un triplice profilo. Quanto alla struttura interna, ha ritenuto non sufficiente la sola indicazione del numero dei dipendenti laureati per provare l’autosufficienza organizzativa, richiamando la giurisprudenza contabile sul punto. I convenuti hanno invece dimostrato, per ciascun settore, l’inadeguatezza delle risorse e la complessità delle questioni, in un quadro di riforme del mercato del lavoro e fiscali.
Quanto al quadro normativo, la Corte ha qualificato l’incarico di consulenza legale come appalto d’opera professionale, escluso dall’ambito di applicazione del d.lgs. n. 163/2006, e ha riconosciuto la deroga prevista dal regolamento del Comune di Roma, esteso alle società in house, che consente l’affidamento diretto di incarichi di particolare complessità e natura fiduciaria.
La Corte ha quindi ritenuto che gli incarichi siano stati conferiti nel rispetto delle disposizioni vigenti, pur rilevando che la loro reiterazione solleva qualche dubbio di coerenza con il quadro normativo. Ha escluso l’elemento soggettivo della colpa grave e, per chi ha approvato i time reports e liquidato i compensi, anche il nesso causale, non competendo agli stessi valutare la legittimità del conferimento. La domanda è stata rigettata, con assoluzione dei convenuti e condanna della società alle spese di lite.
Nota della Redazione
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