Domanda di aggravamento del 2015 vale anche per la pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 127 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda con cui il titolare di pensione privilegiata chiede l’aggravamento delle infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio vale anche ai fini del trattamento pensionistico, e non soltanto dell’equo indennizzo. La richiesta di aggravamento, formulata sul presupposto della pensione già in godimento, integra la revisione di cui all’art. 70, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, che può essere fatta valere senza limiti di tempo. Ne consegue che gli effetti giuridici ed economici della pensione privilegiata di categoria superiore decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, con arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria. L’errata interpretazione dell’istanza da parte degli uffici amministrativi non può ricadere sull’interessato.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in congedo, è titolare di pensione diretta privilegiata ordinaria di tabella A dalla metà degli anni Novanta per patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio. Nel 2015 chiede l’aggravamento delle patologie già riconosciute e, contestualmente, l’equo indennizzo.

Dopo una visita medico-legale del 2019, che accerta l’aggravamento di una sola patologia, il Ministero respinge l’equo indennizzo per tardività ma nulla dispone sulla pensione. Solo nel 2021, a seguito di ulteriori solleciti, riconosce la pensione privilegiata di seconda categoria facendola decorrere da quella stessa richiesta. Il ricorrente impugna il provvedimento per ottenere la decorrenza dalla domanda del 2015.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda la decorrenza della pensione privilegiata per aggravamento di patologie già riconosciute dipendenti da causa di servizio. Il giudice è chiamato a verificare un elemento di fatto: se la domanda del 2015 fosse o meno diretta a ottenere una categoria migliore, anche a fini pensionistici.

La Corte richiama l’art. 70, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, che in caso di aggravamento consente all’invalido di far valere i maggiori diritti chiedendo la revisione senza limiti di tempo. Nel caso concreto la domanda del 2015 è presentata proprio per l’aggravamento delle patologie già giudicate dipendenti.

Il percorso argomentativo si fonda su tre rilievi. La formulazione testuale dell’istanza chiede l’aggravamento delle patologie, sulle quali giudica l’organo medico; l’interessato era già titolare di pensione privilegiata; l’equo indennizzo è richiesto con congiunzione coordinante. La stessa Commissione medica comprende la duplice finalità della richiesta, per la pensione e per l’equo indennizzo. Sarebbe stato illogico chiedere un aggravamento, poi concesso, solo ai fini dell’equo indennizzo e non della pensione già in godimento.

Anche i solleciti inviati dal 2019 sono espliciti, perché richiamano la domanda del 2015 e la pensione di privilegio. La prassi seguita dal solo settore amministrativo competente per l’equo indennizzo ha generato l’errore, che non può ricadere sull’interessato.

Il ricorso è quindi accolto. La Corte riconosce gli effetti giuridici ed economici della pensione privilegiata di tabella A di seconda categoria dal 1.09.2015, primo giorno del mese successivo alla domanda, con arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria. Le spese sono compensate in ragione della complessità della vicenda e dell’equivocità della domanda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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