Esclusione degli albergatori dal giudizio di conto dopo la novella del 2020: difetto di giurisdizione della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 148 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della novella introdotta dal decreto-legge n. 34 del 2020, l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno assume natura esclusivamente tributaria, determinando il venir meno della loro qualifica di agenti contabili e la conseguente attrazione delle controversie tra l’ente impositore e il responsabile d’imposta nella sfera della giurisdizione tributaria. L’obbligazione gravante sul gestore, in quanto responsabile d’imposta in solido “dipendente”, partecipa della stessa natura tributaria dell’obbligo del soggetto passivo, con la conseguenza che non sussiste l’obbligo di resa del conto giudiziale ex artt. 139 e ss. del Codice di giustizia contabile. Ne deriva il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice tributario, fermo restando l’obbligo dichiarativo previsto dall’art. 4, comma 1-ter, del d.lgs. n. 23 del 2011.

Il Fatto

Il Comune di Bra (CN) depositava presso la segreteria della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, tramite applicativo Sireco, il conto giudiziale n. 203830 relativo all’esercizio 2024, concernente la riscossione dell’imposta di soggiorno da parte del gestore della struttura ricettiva, individuato nella società M. di D.G.M. & C. S.A.S., quale agente contabile.

Il conto risultava sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal Responsabile del Servizio Finanziario dell’ente per il visto di regolarità. Il Magistrato istruttore, nella relazione n. 530/2026, sollevava la questione relativa alla qualificazione giuridica del gestore delle strutture ricettive, evidenziando l’evoluzione normativa e i mutati orientamenti giurisprudenziali fino alla recente pronuncia delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dei conti ha aderito integralmente all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite civili n. 1527 del 2026, richiamato anche da altre Sezioni della Corte dei conti, secondo cui la novella del 2020 ha ridefinito la natura dell’obbligazione del gestore della struttura ricettiva, che provvede alla riscossione dell’imposta di soggiorno non quale agente contabile ma quale responsabile d’imposta in solido “dipendente” rispetto al soggetto passivo.

Il Collegio ha precisato che l’obbligazione del gestore, partecipando della natura tributaria dell’obbligo del cliente, sposta il piano della questione dal mero maneggio del denaro pubblico alla responsabilità solidale per l’intera imposta dovuta. Ne consegue che l’attuazione dell’imposta deve svolgersi secondo l’assetto proprio della normativa fiscale, con attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario.

La pronuncia ha, altresì, escluso la configurabilità di un concorso di giurisdizioni, richiamando il principio per cui il danno da evasione fiscale non può coincidere automaticamente con il tributo evaso, ma deve consistere in un pregiudizio ulteriore e diverso, come affermato dalle Sezioni Unite n. 29862 del 2022. Coerentemente, la giurisprudenza penale ha escluso, dopo il decreto-legge n. 34 del 2020, che il mancato riversamento dell’imposta possa integrare il reato di peculato.

In applicazione di tali princìpi, la Corte ha dichiarato la contumacia dell’agente contabile e l’improcedibilità del giudizio per difetto di giurisdizione, disponendo la restituzione del conto all’Amministrazione e compensando le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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