Compensazione delle spese per soccombenza virtuale nella cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 268 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa del ricorrente non giustifica la condanna dell’Istituto previdenziale alle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale quando la tesi opposta alla domanda aveva trovato seguito, per un lungo arco temporale, in una parte non irrilevante della giurisprudenza contabile. La pretesa alla liquidazione delle spese processuali, fondata sulla soccombenza virtuale, va intesa come fondatezza delle ragioni iniziali delle parti e prescinde dalle sopravvenute circostanze di fatto che determinano la cessazione della materia del contendere. Il sopravvenuto adempimento in corso di causa non è di per sé sufficiente a fondare la condanna alle spese, restando rimessa al giudice la valutazione della obiettiva incertezza del quadro giurisprudenziale al momento della proposizione della domanda.
Il Fatto
Il ricorrente, collocato in quiescenza con oltre venti anni di servizio militare, ha chiesto il ricalcolo del trattamento pensionistico mediante applicazione, sulla quota retributiva, dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con conseguente riconoscimento dell’aliquota fissa del 44%.
L’INPS, costituitosi in giudizio, ha rappresentato di aver già rideterminato la pensione in conformità a quanto disposto dalle Sezioni Riunite, applicando il 2,44%, con corresponsione degli arretrati insieme alla rata di aprile 2024, e ha concluso per la declaratoria di cessata materia del contendere. Il ricorrente ha preso atto dell’adempimento, chiedendo però la condanna dell’Istituto al pagamento delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, atteso che il pagamento era intervenuto solo nel mese precedente.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico rileva che, nelle more del giudizio, la prestazione pensionistica oggetto della domanda è stata liquidata. La circostanza impone la declaratoria di cessata materia del contendere, venendo meno l’interesse alla pronuncia sul merito della domanda introduttiva.
Il nodo decisivo attiene alle spese di lite. Il ricorrente invoca la condanna dell’INPS in applicazione della c.d. soccombenza virtuale, sul presupposto che il provvedimento satisfattivo sia intervenuto in corso di causa e, comunque, dopo la proposizione della domanda giudiziale. La Corte non condivide l’impostazione.
Richiamando Cass. civ. Sez. VI, ord. 21 gennaio 2021, n. 1098, il giudice contabile ricorda che la pretesa alla liquidazione delle spese processuali, quando si fonda sulla soccombenza virtuale, va intesa come fondatezza delle ragioni iniziali delle parti e prescinde dalle sopravvenute circostanze di fatto che possano aver determinato la cessazione della materia del contendere.
Applicando tale criterio, il Giudice Unico osserva che la tesi dell’INPS, contraria all’applicazione tout court dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 anche nei confronti dei militari posti in quiescenza con oltre venti anni di servizio, è stata accolta per un lungo arco temporale da una parte non irrilevante della giurisprudenza contabile. Tale indirizzo può ritenersi ormai recessivo soltanto alla luce dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Riunite di questa Corte con le sentenze nn. 1/2021/QM e 12/2021/QM. L’obiettiva incertezza del quadro giurisprudenziale al momento della proposizione della domanda esclude dunque la soccombenza virtuale dell’Istituto.
Ne deriva la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, con declaratoria di cessazione della materia del contendere e nulla per le spese di giudizio.
Nota della Redazione
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