Estinzione del processo per omesso deposito delle prove di notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 12 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico contabile, il ricorrente che non deposita in segreteria le prove dell’avvenuta notifica del ricorso entro il decimo giorno precedente la data di udienza incorre nell’estinzione del processo, rilevabile d’ufficio. Il disposto dell’art. 155, comma 5-bis, c.g.c. integra un onere processuale autonomo, la cui inosservanza preclude la decisione nel merito anche in assenza di costituzione delle parti intimate. L’estinzione non comporta pronuncia sulle spese, non essendovi parte costituita.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico, ha chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione con attribuzione, alla parte retributiva, dell’aliquota di rendimento del 44% per le anzianità maturate fino al 31.12.1995, invocando l’art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973.
Il Ministero della Difesa e l’INPS non si sono costituiti. All’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione. Il giudice ha però rilevato un vizio procedurale a monte: le prove della notifica non erano state depositate in segreteria nel termine previsto.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico ha esaminato per prima cosa la regolarità del contraddittorio, prima di ogni valutazione sul merito pensionistico. Ha richiamato l’art. 155, comma 5-bis, c.g.c., secondo cui il ricorrente deve depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.
Nel caso concreto tale adempimento è mancato. Da qui la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell’art. 111 c.g.c., senza alcuna valutazione nel merito della domanda di riliquidazione.
La Corte non ha operato distinzioni legate all’assenza di costituzione delle parti intimate: l’onere di deposito è previsto a tutela della regolarità del giudizio e la sua violazione produce l’effetto estintivo in modo automatico.
Conseguenza ulteriore è che nulla è stato disposto per le spese di giudizio, non essendovi parti costituite. Il giudice ha quindi mandato alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Nota della Redazione
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