Pensione privilegiata: onere probatorio e unicità dell’accertamento (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 77 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio richiede che il ricorrente deduca e provi circostanze di fatto idonee a fondare il nesso causale o concausale con l’attività lavorativa. Non è sufficiente il richiamo a un pregresso provvedimento amministrativo di riconoscimento della dipendenza causale, quando questo sia intervenuto prima dell’introduzione del principio di unicità dell’accertamento in tema di cause di servizio, operato dall’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001. Il parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio, pur non vincolante, concorre a sostegno del diniego quando il ricorrente non offra alcun conforto probatorio ulteriore. L’infondatezza della domanda non impedisce la compensazione integrale delle spese di lite, ove il pregresso riconoscimento abbia ingenerato un affidamento apprezzabile.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente del Corpo dei Vigili del Fuoco, collocato in quiescenza il 1° dicembre 2016 dopo aver svolto mansioni di archivista, ha chiesto la pensione privilegiata per una patologia vertebrale, assumendone la dipendenza da causa di servizio. Nel 1991 aveva presentato istanza per il riconoscimento di quella dipendenza; nel 1999 il riconoscimento si era tradotto in un aumento dell’anzianità di servizio sul piano economico.

Con istanza del 18 aprile 2017 all’INPS, il ricorrente ha domandato la pensione privilegiata per la medesima patologia. L’INPS, previo parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio, ha respinto la domanda con provvedimento n. 881 del 21 ottobre 2024. Il ricorrente ha quindi adito la Sezione giurisdizionale regionale, dolendosi anche dell’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento sfociato nel parere e nel diniego.

La Motivazione della Corte

La Corte ha respinto la domanda sul rilievo che nessuna peculiare circostanza di fatto risulta dedotta dal ricorrente, né provata, a fondamento della dipendenza da causa di servizio della patologia vertebrale. L’onere di allegazione e di prova grava sul ricorrente e non può ritenersi assolto per il solo fatto di aver richiamato una patologia e la propria attività lavorativa.

Il Collegio ha escluso che alcun conforto probatorio possa trarsi dal rapporto informativo del 22 giugno 1991: da esso, anzi, si desume che il ricorrente ha sempre svolto mansioni di archivista e un normale servizio d’ufficio. Il dato documentale, quindi, non solo non sostiene la tesi attorea, ma la contraddice sul piano del nesso causale o concausale.

Quanto al provvedimento con cui, il 3 ottobre 1995, il Ministero dell’Interno aveva accertato quella dipendenza causale, la Corte ne ha negato ogni rilievo: all’epoca non vigeva il principio di unicità dell’accertamento in tema di dipendenza da causa di servizio, introdotto dall’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001. Il pregresso accertamento non è quindi invocabile come vincolante nel nuovo procedimento.

Il parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio, pur non vincolante, resta coerente con il quadro probatorio carente e con la diversa valenza dei pregressi pareri di classifica delle commissioni mediche ospedaliere, richiamati dall’INPS a sostegno del diniego.

Pur lasciando ferma la totale infondatezza della domanda, la Corte ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite, ritenendo che il pregresso riconoscimento giustifichi tale esito. La domanda è stata rigettata, con fissazione del termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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