Cessazione della materia del contendere per intervenuta riliquidazione della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 210 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta riliquidazione del trattamento da parte dell’ente previdenziale, conforme alla pretesa dedotta con l’atto introduttivo, determina la cessazione della materia del contendere. Il principio opera quando la prestazione richiesta sia stata concretamente liquidata nel corso del processo, secondo il parametro normativo invocato dal ricorrente, ossia l’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973. La pronuncia dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, senza esame nel merito della domanda originaria. Le spese di lite sono compensate tra le parti, in ragione del venir meno dell’interesse alla decisione per fatto sopravvenuto.

Il Fatto

Il ricorrente, già Luogotenente in quiescenza dell’Arma dei Carabinieri, titolare di trattamento pensionistico liquidato con sistema misto, ha chiesto il ricalcolo della pensione applicando sulla quota retributiva l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, con conseguente applicazione dell’aliquota fissa del 44%.

Costituendosi in giudizio, l’INPS ha rappresentato di aver già rideterminato la pensione secondo le indicazioni delle SS.RR., applicando il 2,44%, con corresponsione degli arretrati sulla rata di febbraio 2024, e ha concluso per la cessazione della materia del contendere. Anche il ricorrente, con successiva memoria, ha preso atto della riliquidazione intervenuta e ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico rileva che, nelle more del giudizio, è intervenuta la riliquidazione della prestazione pensionistica richiesta con l’atto introduttivo. L’ente previdenziale ha provveduto ad applicare l’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 secondo il criterio indicato dalle Sezioni Riunite, con attribuzione dei relativi arretrati.

La Corte osserva che la domanda avanzata dal ricorrente ha trovato integrale soddisfacimento prima della decisione. Viene meno, pertanto, l’interesse alla pronuncia nel merito, poiché la prestazione è stata liquidata nel senso invocato dall’atto introduttivo. La circostanza sopravvenuta preclude ogni ulteriore esame della questione.

Da qui la declaratoria di cessata materia del contendere, cui segue l’estinzione del giudizio. In considerazione della definizione intervenuta per fatto sopravvenuto e dell’adesione delle parti a tale esito, il giudice compensa tra le parti le spese di lite e nulla dispone per le spese di giudizio.

La pronuncia resta circoscritta all’accertamento del sopravvenuto soddisfacimento della pretesa, senza affrontare il merito del criterio di calcolo della quota retributiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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