Diritto a pensione comparto scuola dal 1 settembre e cumulo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 133 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel regime di cumulo gratuito dei periodi assicurativi, la circostanza che il trattamento venga liquidato dall’INPS previa acquisizione delle quote pro quota dalle diverse gestioni non autorizza a far decorrere la pensione maturata presso la gestione di provenienza secondo le regole dell’ordinamento della gestione che liquida per seconda. Il dipendente del comparto scuola ha titolo al trattamento previdenziale dal 1° settembre dell’anno successivo all’istanza, secondo la normativa speciale applicabile al settore, non potendo mai verificarsi che l’ex dipendente pubblico resti privo al tempo stesso di stipendio e di pensione. L’integrazione della quota derivante dal cumulo con il secondo trattamento avviene, invece, secondo la diversa decorrenza fissata dall’ordinamento della gestione interessata per seconda.
Il Fatto
Il ricorrente, insegnante alle dipendenze del Ministero dell’istruzione, aveva maturato i requisiti per la pensione anticipata e con nota del 18 dicembre 2019 aveva presentato domanda di collocamento in quiescenza, chiedendo la decorrenza dal 1° settembre 2020 e impegnandosi a reiterare l’istanza al competente Ente previdenziale. Avendo svolto anche la libera professione di commercialista, con relativa iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza dei Dottori Commercialisti, aveva presentato a tale Ente domanda di pensionamento anticipato in regime di cumulo, indicando la cessazione dall’attività di insegnante al 31 agosto 2020.
La Cassa accoglieva la domanda con decorrenza 1° aprile 2021; l’INPS, con nota del 17 maggio 2021, accoglieva a sua volta la domanda di pensione anticipata in regime di cumulo con la stessa decorrenza. Il ricorrente, rimasto senza stipendio e senza pensione per il periodo settembre 2020 – marzo 2021, dopo un inutile passaggio in via amministrativa, agiva davanti alla Corte dei conti per sentir dichiarare il proprio diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza 1° settembre 2020 e per ottenere la condanna dell’INPS al pagamento dei ratei arretrati.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione dell’istituto del cumulo contributivo introdotto dall’art. 1, comma 239, l. n. 228/2012, come modificato dalla l. n. 232/2016, che consente di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti con contribuzione versata in più gestioni previdenziali per conseguire un’unica pensione, senza oneri a carico del richiedente. Il giudice distingue il cumulo dalle altre forme di riunione dei periodi contributivi — la ricongiunzione, la totalizzazione — sottolineando che esso opera mediante un criterio di calcolo pro quota, secondo le regole di ciascuna gestione, potendo così condurre a un calcolo misto, retributivo o contributivo.
L’estensione dell’istituto agli iscritti agli enti di previdenza professionali, per effetto dell’art. 1, comma 195, della l. n. 232/2016, impone un coordinamento con la l. n. 335/1993: ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 si considera soltanto la contribuzione maturata presso l’assicurazione generale obbligatoria e le forme esclusive e sostitutive. Da ciò la Corte trae la necessaria distinzione tra il diritto a fruire del cumulo e l’applicazione del sistema di liquidazione del trattamento, che segue l’art. 1, comma 12, della l. n. 335/1993, con la ripartizione tra la quota retributiva per le anzianità anteriori e quella contributiva per le successive.
Su questa base il giudice ricostruisce la specificità della posizione del personale scolastico. L’INPS, con la circolare n. 140/2017, ha chiarito che per il perfezionamento del requisito contributivo ciascuna gestione tiene conto della disciplina del rispettivo ordinamento e che resta ferma l’applicazione dell’art. 59, comma 9, della l. n. 449/1997 per la decorrenza dei trattamenti del personale della scuola. La domanda di pensione anticipata era stata presentata il 18 dicembre 2019, con decorrenza richiesta dal 1° settembre 2020, e poi reiterata alla Cassa professionale il 26 maggio 2020.
Il principio che la Corte enuncia è che l’istituto del cumulo è previsto a favore dell’ex dipendente pensionato e che, quindi, non può mai verificarsi una situazione di fatto nella quale l’ex dipendente pubblico resti privo al tempo stesso di stipendio e di pensione. Della normativa va ricercata un’interpretazione a favore del pensionato: il trattamento previdenziale deve decorrere dal 1° settembre dell’anno successivo all’istanza, secondo la normativa speciale del comparto scuola, fermo restando il dovere di integrare la pensione attraverso il cumulo, che segue la disciplina dell’ordinamento che liquida per secondo. L’originaria pensione liquidata secondo le regole del comparto scuola, operativa dal 1° settembre 2020, va quindi integrata con la quota risultante dal cumulo, avente decorrenza diversa.
Il ricorso, pertanto, è accolto e l’INPS è condannato al pagamento della pensione per il periodo settembre 2020 – marzo 2021, con interessi e rivalutazione monetaria, senza cumulo, spettando la rivalutazione solo per la parte che sopravanza gli interessi legali ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.