Cessata materia del contendere e spese compensate nel ricalcolo della pensione militare (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 15 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta riliquidazione, in corso di giudizio, del trattamento pensionistico richiesto con l’atto introduttivo determina la cessata materia del contendere e l’estinzione del giudizio. La domanda di condanna dell’istituto previdenziale alle spese processuali, fondata sul principio della soccombenza virtuale, non può essere accolta quando la pretesa attorea non risultava consolidata al momento della proposizione della domanda, essendo stata a lungo contrastata in giurisprudenza e superata solo da un intervento nomofilattico successivo. In tale ipotesi le spese di lite vanno compensate tra le parti.

Il Fatto

Il ricorrente, già Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri in congedo, titolare di pensione diretta di anzianità con il sistema misto, chiedeva il ricalcolo del trattamento con applicazione, sulla quota retributiva, dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e della relativa aliquota fissa del 44%.

L’INPS si costituiva rappresentando di aver già rideterminato la pensione secondo le indicazioni delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, con applicazione dell’aliquota del 2,44% e corresponsione degli arretrati, eccependo la carenza di interesse ovvero la cessazione della materia del contendere. Il ricorrente, preso atto della riliquidazione, insisteva per la condanna dell’istituto alle spese, per il ritardo nel pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico rileva che, nelle more del giudizio, la prestazione pensionistica concernente l’applicazione dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, domandata con l’atto introduttivo, è stata integralmente liquidata. Ne deriva la cessata materia del contendere e l’estinzione del giudizio.

Quanto alle spese, la Corte esclude l’accoglimento della domanda di condanna dell’INPS secondo il principio della soccombenza virtuale, pur essendo il provvedimento satisfattivo intervenuto in corso di causa e dopo la proposizione della domanda. Richiama sul punto Cass. civ. Sez. VI, Ord. 21 gennaio 2021, n. 1098, secondo cui la pretesa alla liquidazione delle spese fondata sulla soccombenza virtuale va intesa come fondatezza delle ragioni iniziali delle parti, prescindendo dalle sopravvenute circostanze di fatto che abbiano determinato la cessazione della materia del contendere.

Nel caso concreto, la tesi dell’INPS contraria all’applicazione tout court dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 anche nei confronti dei militari posti in quiescenza con oltre venti anni di servizio era stata accolta, per un lungo arco temporale, da una parte non irrilevante della giurisprudenza contabile.

Tale indirizzo poteva ritenersi ormai recessivo soltanto alla luce dei principi di diritto affermati, in sede di risoluzione di questioni di massima, dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con le sentenze nn. 1/2021/QM e 12/2021/QM. Di conseguenza, le spese di lite vanno compensate tra le parti, nulla per le spese di giudizio. Il giudizio è dichiarato estinto per cessata materia del contendere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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