Estinzione del processo per mancata notifica al convenuto (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 156 del 12.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mancata notifica al convenuto del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, disposta dal giudice ai sensi dell’art. 155 c.g.c., determina il venir meno dell’interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio. Il giudice ordina pertanto la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara con sentenza l’estinzione del processo, ai sensi degli artt. 111 e 155, comma 10, c.g.c.. Le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Esercito Italiano e in quiescenza dal 28 febbraio 2020, è titolare di un trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto, con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 di sedici anni e quattro mesi. Egli ha proposto ricorso contro l’INPS per la riliquidazione della pensione per la quota retributiva, secondo i criteri dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con applicazione dell’aliquota del 44 per cento.
Il ricorrente ha chiesto la condanna dell’INPS al pagamento delle somme dovute e non percepite, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese. Nel giudizio è stata emessa un’ordinanza ai sensi dell’art. 155, comma 8, c.g.c. per la notifica al convenuto del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha esaminato i documenti di causa e ha rilevato che non risulta prova in atti della notificazione ordinata con l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 155 c.g.c. Il convenuto INPS, conseguentemente, non risulta costituito in giudizio.
La mancata notifica al convenuto è stata valutata come indicativa del venir meno dell’interesse del ricorrente a proseguire il giudizio. Su questa premessa il giudicante ha ritenuto di non poter fare altro che disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare con sentenza l’estinzione del processo.
La decisione si fonda sugli artt. 111 e 155, comma 10, c.g.c., che disciplinano rispettivamente l’estinzione del processo e gli effetti della mancata notificazione. Quanto alle spese, il giudice ha stabilito che esse restano a carico delle parti che le hanno sostenute, con nulla per le spese del giudizio.
La pronuncia è stata resa in Camera di consiglio e pubblicata mediante deposito in Segreteria. Il dispositivo ordina alla Segreteria gli adempimenti di competenza.
Nota della Redazione
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