Imposta di soggiorno non versata: responsabilità contabile del gestore (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 162 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Per le condotte di omesso riversamento dell’imposta di soggiorno relative ad annualità anteriori all’entrata in vigore dell’art. 180 d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, permane l’obbligo di resa del conto e sussiste la responsabilità amministrativo-contabile del gestore della struttura ricettiva. Il gestore, chiamato dal regolamento comunale a svolgere una funzione strumentale alla riscossione del tributo, compie il maneggio di denaro a destinazione pubblica e instaura con il Comune un rapporto di servizio. La nuova disciplina ha assegnato al gestore il ruolo di sostituto d’imposta, incompatibile con quello pretorio di agente contabile, ma la modifica opera solo per il futuro. L’omesso riversamento nei termini del regolamento integra danno erariale addebitabile a titolo di dolo, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio una società a responsabilità limitata, esercente attività ricettiva in Roma, e il suo amministratore unico, chiedendo la condanna al pagamento di € 37.832,00 in favore di Roma Capitale. L’azione traeva origine dalla segnalazione comunale dell’omesso versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019.
Roma Capitale ha spiegato intervento adesivo, sostenendo che il gestore alberghiero, sin dall’incasso del tributo, sia qualificabile come agente contabile verso il Comune, con conseguente responsabilità per omessa rendicontazione o versamento. I convenuti, regolarmente notificati, non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
La Sezione dichiara preliminarmente la contumacia dei convenuti ai sensi dell’art. 93 c.g.c., avendo la notificazione raggiunto la persona fisica con il procedimento dell’art. 140 c.p.c. e non essendo seguita alcuna costituzione nel termine di legge, mentre la notifica al domicilio digitale della società è rimasta priva di esito.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 14, comma 16, lett. e), d.l. n. 78/2010 ha introdotto il contributo di soggiorno per il Comune di Roma, attuato con deliberazioni consiliari del 2010, poi modificate. Le condotte in esame sono anteriori all’entrata in vigore dell’art. 180 d.l. n. 34/2020, che ha qualificato i gestori come responsabili d’imposta con diritto di rivalsa. Tale norma, osserva la Corte, opera per il futuro e non incide sugli obblighi di resa del conto del sistema previgente.
Il Collegio richiama la giurisprudenza penale (Cass., sez. VI, n. 30227/2020) secondo cui la modifica normativa esclude il peculato solo per le condotte successive, mentre le condotte pregresse continuano a integrare la fattispecie appropriativa. Conferma quindi la persistenza dell’obbligo di rendicontazione per le gestioni anteriori al 18 maggio 2020.
La Corte ricorda come la nuova disciplina abbia superato il precedente orientamento (C. conti, sez. riun., n. 22/QM del 2016; Cass., sez. un., n. 19654/2018), che riconosceva tra Comuni e strutture ricettive un rapporto di servizio pubblicistico con maneggio di denaro pubblico. Il legislatore del 2020 ha assegnato al gestore il ruolo di sostituto d’imposta, incompatibile con quello di agente contabile. Ciò, precisa la Sezione, non muta i presupposti della responsabilità contabile: in caso di danno erariale il gestore resta soggetto alla giurisdizione della Corte (Cass., sez. un., n. 13330/2010 e n. 14891/2010).
Il gestore svolge una funzione strumentale alla riscossione, con obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento; l’omesso riversamento nei termini del regolamento integra danno erariale. La Corte ritiene corretta la quantificazione operata dalla Procura, non contestata, e ravvisa il dolo nella sistematica e protratta condotta appropriativa. L’illecito ha natura di debito di valore: su di esso sono dovuti interessi legali e rivalutazione con decorrenza dalla notifica dell’invito a dedurre. La Sezione accoglie quindi l’azione e condanna i convenuti in solido, ponendo le spese a loro carico e nulla disponendo per l’interventore.
Nota della Redazione
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