Cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 169 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la cessazione della materia del contendere conseguente all’integrale pagamento delle somme reclamate dal ricorrente integra una decisione su questione pregiudiziale. Ne deriva che il giudice deve disporre la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., restando esclusa la condanna della parte resistente al rimborso. La definizione del giudizio avviene quindi solo decidendo su tale questione preliminare, che assorbe ogni ulteriore accertamento sul merito della pretesa.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto l’accertamento del proprio diritto al riconoscimento dei benefici di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 149 del 1997, con conseguente ulteriore aumento dell’età convenzionale ai fini del coefficiente di trasformazione pari a nove mesi. Domandava la condanna dell’I.N.P.S. al pagamento delle differenze dalla data di collocamento in quiescenza, oltre arretrati, interessi e rivalutazione.
Nel costituirsi, l’Istituto comunicava di avere erogato gli importi richiesti nel mese di febbraio 2024 e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Con ordinanza n. 175/2023 il giudice aveva disposto l’acquisizione della prova dell’effettiva corresponsione, ordinando all’I.N.P.S. di depositarla entro trenta giorni dall’effettivo pagamento. In data 20 marzo 2024 l’Istituto depositava la prova del pagamento a valere sulla rata di febbraio 2024 e all’udienza la parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione, domandando la condanna di controparte alle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte prende atto della concorde richiesta delle parti, fondata sul riconosciuto integrale pagamento delle somme dovute dall’I.N.P.S. in esito al deposito del ricalcolo della pensione e della prova dell’avvenuto pagamento, comprensivo degli accessori di legge. Su queste basi dichiara la cessazione della materia del contendere.
Il passaggio centrale riguarda la regolazione delle spese. Il giudice osserva che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su una questione pregiudiziale, qualificando come tale l’estinzione per cessazione della materia del contendere, e richiama sul punto Cass. civ., sez. 3^, 16.2.2023, n. 4951. Da tale qualificazione discende l’applicazione dell’art. 31, comma 3, c.g.c., che impone la compensazione delle spese del giudizio.
La Corte esclude così la condanna dell’Istituto al rimborso richiesta dalla parte ricorrente. La soluzione non dipende dalla soccombenza sostanziale dell’I.N.P.S., ma dalla natura preliminare della decisione che definisce il processo senza giungere a un accertamento pieno sul diritto dedotto.
Quanto alle spese della sentenza, il giudice rileva che nulla è dovuto ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico. Nel dispositivo dichiara la cessazione della materia del contendere, compensa le spese legali e nulla dispone per le spese della sentenza, mandando alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Nota della Redazione
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