Estinzione del giudizio pensionistico per rinuncia e mancata comparizione delle parti (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 172 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito pensionistico pubblico, cui si applica il rito del lavoro, la mancata comparizione delle parti alla prima udienza impone la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione immediata del processo, in ossequio ai principi di oralità, concentrazione ed immediatezza e agli artt. 24 e 111 Cost. Gli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. vanno interpretati in senso costituzionalmente orientato, alla luce della ragionevole durata del processo e dell’efficienza processuale. La successiva dichiarazione espressa di rinuncia agli atti, fondata sul venir meno dell’interesse per sopravvenuta riliquidazione del trattamento, impone comunque l’immediato provvedimento estintivo. Nessun rilievo assumono le spese in caso di estinzione così determinata.

Il Fatto

Il ricorrente, ex militare titolare di trattamento pensionistico, aveva chiesto la rideterminazione della pensione con attribuzione dei benefici previsti dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, ossia il ricalcolo della quota retributiva con aliquota di rendimento al 44%, oltre rivalutazione e interessi. La domanda era rivolta contro la parte resistente, chiamata a rispondere della pretesa previdenziale.

Nel luglio 2022, nelle more del giudizio, il ricorrente aveva ottenuto l’adeguamento del trattamento in godimento. Per questa ragione, con atto del 6 aprile 2024, ha depositato rinuncia agli atti del giudizio, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione. All’udienza pubblica del 18 aprile 2024 nessuno è comparso per le parti.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico rileva anzitutto un dato processuale: non risulta in atti la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla parte resistente, benché il ricorrente fosse ritualmente destinatario del provvedimento di fissazione comunicato dalla Segreteria al domicilio digitale il 6 novembre 2023. A ciò si aggiunge il formale atto di rinuncia, con il quale il ricorrente ha dichiarato di non avere ulteriore interesse alla prosecuzione, avendo conseguito l’adeguamento della pensione.

Su questa base la Corte dichiara l’estinzione immediata del processo. Il percorso argomentativo muove dai principi di oralità, concentrazione ed immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro, applicabile anche al processo pensionistico pubblico. Da tali principi discende che, in caso di mancata comparizione delle parti alla prima udienza, si impone la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del giudizio.

Il collegamento costituzionale è esplicito: gli artt. 24 e 111 Cost. e gli artt. 181 e 309 cod. proc. civ., questi ultimi oggetto di interpretazione costituzionalmente orientata, sorreggono l’esito estintivo alla luce della ragionevole durata del processo e dell’efficienza processuale. La disciplina processuale viene così letta in funzione dell’effettività della tutela, evitando la protrazione di un giudizio divenuto privo di interesse per la parte.

La Corte sottolinea che, nella specie, alla mancata comparizione si aggiunge la successiva dichiarazione espressa della parte ricorrente, che di per sé impone l’immediato provvedimento estintivo. L’interesse alla decisione è venuto meno per fatto sopravvenuto, coincidente con la riliquidazione del trattamento. Il giudice provvede quindi con dichiarazione di estinzione, senza statuizione sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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