Cessazione della materia del contendere per integrale soddisfazione della pretesa pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 229 del 21.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando la parte resistente abbia integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente, con corresponsione del ricalcolo e della riliquidazione del trattamento di quiescenza e dei relativi accessori di legge. L’interesse del ricorrente viene meno a fronte dell’integrale soddisfazione della propria pretesa. La definizione del giudizio avviene con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c. Poiché la definizione consegue solo a una questione pregiudiziale, quale è l’estinzione per cessazione della materia del contendere, si applica la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in quiescenza, ha chiesto il riconoscimento del diritto al ricalcolo e alla riliquidazione della quota A/retributiva del proprio trattamento di quiescenza nel sistema c.d. misto, con applicazione dell’aliquota di cui all’art. 54, comma 1, D.P.R. n. 1092 del 1973. Ha domandato la condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati, oltre accessori, e delle spese legali.

Con memoria di costituzione l’INPS ha comunicato di aver provveduto a riliquidare la pensione, riconoscendo quanto domandato in conformità a quanto disposto dalla Sentenza 1/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, indicando il pagamento a valere sulla rata di febbraio 2024, e ha chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, la Corte ha dichiarato la contumacia del Ministero della difesa, ritualmente intimato e non costituitosi. Ha poi dichiarato il difetto di legittimazione passiva dello stesso Ministero, rilevando che sin dal 2010 non è più competente all’erogazione del trattamento pensionistico per cui è causa.

Il giudice ha quindi esaminato la richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dall’INPS. Poiché il ricorrente non ha eccepito alcunché in merito, e risultava acquisita la prova del ricalcolo della pensione e dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto, comprensivo degli accessori di legge, la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per la declaratoria.

Il percorso argomentativo si fonda sul venir meno dell’interesse del ricorrente a fronte dell’integrale soddisfazione della propria pretesa. La circostanza che l’INPS avesse provveduto al pagamento sulla rata di febbraio 2024, con prova depositata in data 1° marzo 2024, ha reso la domanda originaria priva di oggetto.

Sul piano processuale, la Corte ha richiamato la qualificazione della cessazione della materia del contendere come questione pregiudiziale, e in particolare come ipotesi di estinzione del giudizio, sulla scorta di Cass. civ., sez. 3^, 16.2.2023, n. 4951. Da tale qualificazione discende l’applicazione dell’art. 31, comma 3, c.g.c., con compensazione delle spese del giudizio.

Quanto alle spese della sentenza, la Corte ha statuito che nulla è dovuto ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico. La lite è stata così definita con sentenza in forma semplificata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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