La CTU disposta in arbitrato rituale non richiede autorizzazione universitaria (Corte dei Conti Sez. III App. n. 153 del 23.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il professore universitario a tempo pieno non è tenuto a richiedere la preventiva autorizzazione dell’ateneo per svolgere l’incarico di consulente tecnico d’ufficio, anche quando l’incarico sia conferito da un collegio arbitrale rituale. L’art. 3, comma 3, lett. c) del regolamento di ateneo, limitando l’autorizzazione alle perizie giudiziali di parte e alla partecipazione a collegi arbitrali, non estende il regime autorizzatorio alla consulenza tecnica d’ufficio. Prevale la natura di munus pubblico della funzione, esercitata a fini di giustizia, sulla logica dell’interesse di parte. L’equiparazione tra CTU resa in arbitrato rituale e CTU resa davanti al giudice ordinario comporta l’applicazione del medesimo regime non autorizzatorio.
Il Fatto
La Procura regionale aveva convenuto in giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale un professore ordinario a tempo pieno di un ateneo, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale per complessivi euro 275.408,24, oltre interessi e rivalutazione, in favore dell’università. Secondo la prospettazione dell’accusa contabile, il docente, in pensione dal 2014, aveva svolto l’attività di consulente tecnico d’ufficio nell’ambito di un collegio arbitrale costituito in Roma, in una controversia tra società, senza la prescritta autorizzazione del Rettore.
Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda, rilevando sia la natura rituale dell’arbitrato, con conseguente equiparazione del collegio ad autorità giudiziaria, sia la mancanza dell’elemento soggettivo della colpa grave. La Procura regionale ha proposto appello, sostenendo che l’attività di consulente dell’arbitro, in quanto dipendente da quella di arbitro, soggiacerebbe ad autorizzazione, e che l’elemento soggettivo sarebbe integrato dal dolo, con occultamento doloso.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha ricostruito il quadro regolamentare applicabile ratione temporis. L’art. 3, comma 3, lett. c) del D.R. n. 875/2009 imponeva la previa autorizzazione per le perizie giudiziali di parte e per la partecipazione in qualità di componente di collegi arbitrali. La formulazione letterale, con la specificazione “di parte”, esprime la volontà del regolatore di non sottoporre ad autorizzazione ogni perizia giudiziale, ma solo quella di parte, secondo il canone ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit.
La ratio legis è stata desunta dalla considerazione unitaria delle due tipologie di attività autorizzatorie: perizie di parte e partecipazione a collegi arbitrali. Entrambe rispondono a un interesse di parte, che ne giustifica la soggezione a previa autorizzazione. Il successivo D.R. n. 1595/2010, nel consentire lo svolgimento senza autorizzazione degli incarichi conferiti dall’autorità giudiziaria, ha confermato che la consulenza tecnica d’ufficio non risponde a tale logica, in ragione della peculiare natura pubblica della funzione esercitata a fini di giustizia.
La Corte ha richiamato il precedente di Sez. III App. n. 150 del 2023, secondo cui nella consulenza tecnica prevale l’aspetto del munus pubblico su quello dell’attività di lavoro autonomo o subordinato. Ha inoltre valorizzato la circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 4 gennaio 1999, che ha escluso l’applicabilità dell’art. 6 d.l. n. 79/1997 e dell’autorizzazione già prevista dall’art. 58 d.lgs. n. 29/1993, trasfuso nel vigente art. 53 d.lgs. n. 165/2001, per gli incarichi di consulenza conferiti dall’autorità giudiziaria.
Quanto alla natura dell’arbitrato, la Sezione ha confermato la qualificazione rituale operata in primo grado, rilevando che la Procura non ha formulato specifiche censure sul punto. La Corte costituzionale ha qualificato l’arbitrato come procedimento previsto dal codice di rito per l’applicazione obiettiva del diritto, con le garanzie di contraddittorio e imparzialità tipiche della giurisdizione civile. Ne deriva che le CTU disposte negli arbitrati soggiacciono alla stessa disciplina di quelle disposte nei processi giudiziari, attesa l’efficacia esecutiva del lodo.
L’equiparazione ha condotto all’applicazione del medesimo regime non autorizzatorio. Lo svolgimento dell’incarico non integra quindi gli estremi di un fatto non iure, con conseguente assorbimento del profilo inerente all’elemento soggettivo. L’appello è stato respinto e la sentenza confermata, con condanna dell’università alla rifusione delle spese legali in favore dell’appellato, liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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