Riliquidazione pensione militare con aliquota 2,44% sulla quota retributiva (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 22 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Al personale militare cessato dal servizio con un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, collocato a riposo con oltre venti anni di servizio utile e titolare di pensione liquidata con il sistema misto, la quota retributiva va riliquidata applicando l’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, con il coefficiente di rendimento del 2,44% annuo. Tale coefficiente si ottiene ponendo a denominatore il numero di anni fissato dall’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995 per l’assoggettamento al sistema misto, pari a diciotto anni meno un giorno, e tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995. La riliquidazione opera nel limite della prescrizione quinquennale, decorrente a ritroso dalla notifica dell’atto introduttivo. Sugli importi dovuti spettano interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il principio del cumulo parziale.
Il Fatto
Il ricorrente, militare appartenente alla Guardia di Finanza, è in quiescenza dal 8 marzo 2019 con trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto e anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 di diciassette anni e un mese. Dopo aver presentato apposita domanda all’INPS, ha agito in giudizio per ottenere la riliquidazione della pensione per la quota retributiva secondo i criteri dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, con applicazione dell’aliquota del 44%, in luogo dell’art. 44 applicato dall’Istituto.
L’INPS, costituendosi, ha eccepito che la domanda non poteva trovare accoglimento alla luce dell’orientamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 2021, che avevano fissato l’aliquota di rendimento nel 2,44%, dichiarando di stare procedendo al ricalcolo della pensione e chiedendo un rinvio per la definizione del procedimento.
La Motivazione della Corte
La questione concerne l’individuazione della normativa applicabile alla quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto al personale militare cessato con anzianità superiore a venti anni e con meno di diciotto anni al 31 dicembre 1995. Il thema decidendum è quindi l’interpretazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973.
Il giudice richiama la nomofilachia delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM/PRES-SEZ e n. 12/2021/QM/PRES-SEZ, intervenute a dirimere il contrasto giurisprudenziale. Per entrambi i casi esaminati — oltre e meno di quindici anni al 31 dicembre 1995 — è stato ritenuto applicabile l’art. 54, con un correttivo desunto dalla disciplina pensionistica del 1995: il numero di anni posto a denominatore è quello che la legge n. 335/1995 fissa per l’assoggettamento al sistema misto, ossia diciotto anni meno un giorno. Ne deriva il coefficiente del 2,44% annuo, calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni, inferiore a diciotto, maturati al 31 dicembre 1995.
La Corte considera anche le circolari INPS n. 107 del 14.7.2021 e n. 199 del 2021, che per i giudizi in corso hanno previsto la riliquidazione nei limiti della prescrizione quinquennale, a ritroso dalla notifica dell’atto introduttivo, salvo atti interruttivi anteriori.
Nel caso concreto il ricorrente vanta meno di diciotto anni al 31 dicembre 1995. Non versa in ipotesi di mutatio libelli, poiché si applica comunque l’art. 54 invocato, ma con i parametri corretti dalla giurisprudenza. Il ricorso è pertanto parzialmente accolto, con decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, comma 4, cod. proc. cont., e conseguente diritto alla riliquidazione con il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile.
Sulle maggiori somme spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, secondo il cumulo parziale affermato dalle Sezioni Riunite n. 10/2002, con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo sino al soddisfo. Le spese legali sono compensate in ragione della parziale soccombenza e delle recenti pronunce nomofilattiche.
Nota della Redazione
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