Mansioni superiori e computo in quota B della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 233 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le differenze retributive corrisposte per lo svolgimento di mansioni superiori non possono essere incluse nella base pensionabile, difettando i requisiti di fissità e continuità richiesti dall’art. 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e dagli artt. 15 e 16 della legge n. 1077 del 1959. Tali emolumenti, attribuiti temporaneamente ad personam e revocabili in ogni momento, hanno natura provvisoria e aleatoria, sicché la loro legittimità non ne comporta automaticamente la trasposizione nel trattamento di quiescenza. Le stesse somme vanno però computate nella quota B della pensione, giacché l’art. 2, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, in collegamento con l’art. 13, lett. b), del d.lgs. n. 503 del 1992, impone di considerare nel calcolo di tale quota tutte le somme percepite dal dipendente pubblico, comprese quelle prive dei caratteri di fissità e continuità.

Il Fatto

La ricorrente, ex dipendente di una società postale in quiescenza dall’1.1.2009 con qualifica di area operativa, ha svolto tra il 24.5.1999 e il 13.11.1999 mansioni superiori di quadro di secondo livello. Con sentenza n. 4126/2017 la Corte di Appello di Roma ha accertato il suo diritto all’inquadramento nella categoria superiore con decorrenza dal 24.8.1999, nonché ai consequenziali adeguamenti retributivi e previdenziali. La pronuncia è passata in giudicato.

Dopo la ricostituzione della carriera e il versamento dei contributi integrativi da parte della società datrice, la lavoratrice ha chiesto all’INPS la riliquidazione dell’assegno pensionistico. L’Istituto è rimasto inerte di fronte ai solleciti. La ricorrente ha quindi adito la Corte dei Conti per ottenere la rideterminazione ex tunc del trattamento economico. L’INPS si è costituito eccependo inammissibilità, improcedibilità e infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha qualificato il ricorso come parzialmente fondato, distinguendo due profili della domanda. Quello proposto in via principale — l’inclusione delle differenze retributive nella base pensionabile — è stato ritenuto infondato. La Corte ha osservato che, pur in presenza di oscillazioni giurisprudenziali, le maggiorazioni corrisposte per mansioni superiori non possiedono i requisiti di fissità e continuità richiesti dall’art. 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e dagli artt. 15 e 16 della legge n. 1077 del 1959.

Nel caso concreto, l’affidamento delle funzioni di quadro a personale con qualifica operativa risponde all’esigenza di supplire a una contingente carenza in organico. Le mansioni vengono conferite temporaneamente ad personam, con natura strettamente provvisoria, revocabili in ogni momento e del tutto aleatorie. La Corte richiama sul punto una consolidata giurisprudenza contabile, tra cui le pronunce della Sezione Giurisdizionale Centrale n. 370 del 2010 e nn. 568 del 2005 e 229 del 2011, nonché decisioni delle Sezioni di Valle d’Aosta, Veneto e Lazio.

La Corte ha poi precisato che la legittimità dell’attribuzione del trattamento economico aggiuntivo non comporta automaticamente la sua trasposizione nel computo dell’assegno di quiescenza, trattandosi di aspetti distinti e non interferenti. Su questo punto il ricorso è stato respinto.

Il secondo profilo è stato invece accolto. Il giudice ha richiamato l’art. 2, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, che impone di considerare nel calcolo della quota B tutte le somme percepite dal dipendente pubblico, comprese quelle non aventi carattere fisso e continuativo, in collegamento con l’art. 13, lett. b), del d.lgs. n. 503 del 1992. Non sussistono motivi per escludere da tale quota le maggiorazioni riconosciute alla ricorrente, quali assegni accessori differenziati dalla retribuzione di base e legati allo svolgimento effettivo delle funzioni superiori, circostanza accertata nel giudizio civile concluso con il giudicato.

La Corte ha inoltre rilevato che l’Istituto previdenziale nulla ha specificamente contestato nel merito, a fronte dei solleciti e dei rinvii concessi nel corso del giudizio. Ha quindi dichiarato il diritto della ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico con il computo in quota B delle differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione secondo legge. L’accoglimento parziale ha giustificato la compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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