Polizia di Stato, aliquota 2,44% sulla quota retributiva dal 2022 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 299 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, nel testo applicabile al personale militare, si applica anche al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile in forza dell’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021, che ne estende l’operatività ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto. La quota retributiva va determinata applicando l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile, secondo il criterio già fissato dalle Sezioni riunite n. 1/2021 e n. 12/2021. L’estensione opera anche nei confronti dei soggetti già in pensione prima dell’entrata in vigore della norma, ma con decorrenza economica dal 1° gennaio 2022. Sugli arretrati spettano interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il principio del cumulo parziale.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, lamenta che nel calcolo del trattamento pensionistico non sia stata applicata l’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Domanda la riliquidazione della pensione con l’aliquota annua del 2,445% a decorrere dal congedo, con arretrati e oneri accessori.
In via gradata, chiede il riconoscimento degli arretrati dal 1° gennaio 2022, con sospensione del giudizio per il periodo anteriore in attesa della questione di legittimità costituzionale, oppure, in caso di pronuncia negativa della Consulta, la riliquidazione con la stessa aliquota e decorrenza dal 2022. L’INPS, ritualmente citato, non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il giudice dichiara in via preliminare la contumacia dell’INPS. Nel merito, la questione riguarda l’individuazione dell’aliquota applicabile al personale che ha prestato servizio nella Polizia di Stato. Il Collegio richiama il tenore dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, collocato nel capo dedicato al personale militare, che riconosce al militare con anzianità tra quindici e venti anni una pensione pari al 44% della base pensionabile.
La Corte ricostruisce l’orientamento delle Sezioni riunite n. 1/2021 e n. 12/2021, che hanno escluso l’applicazione automatica dell’aliquota del 44% ai militari cessati con oltre venti anni di anzianità e hanno fissato il criterio del 2,44% per ogni anno utile ai fini della quota retributiva nel sistema misto. Rileva che tale principio di diritto vincola il giudice di primo grado, salvo rimessione alle Sezioni riunite da parte della sezione d’appello ai sensi dell’art. 117 c.g.c.
Il Collegio osserva che la prevalente giurisprudenza contabile aveva escluso l’estensione dell’art. 54 al personale della Polizia di Stato. Interviene però l’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021, che per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile in possesso al 31 dicembre 1995 di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni dispone l’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, con aliquota del 2,44% per ogni anno utile.
Tale norma è interpretata dalla giurisprudenza delle Sezioni centrali d’appello nel senso dell’applicabilità anche ai soggetti già in pensione prima della sua entrata in vigore, ma con decorrenza economica al 1° gennaio 2022, richiamando Sez. II d’Appello n. 33/2022 e Sez. I n. 134/2022, oltre alla sentenza della Corte costituzionale n. 33/2023. Il ricorso è quindi parzialmente accolto, con riconoscimento della riliquidazione all’aliquota del 2,44% sulla quota retributiva.
Quanto agli oneri accessori, spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quest’ultima limitata all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, dalla scadenza di ciascun rateo al pagamento, secondo il principio del cumulo parziale affermato dalle Sezioni riunite n. 10/2002. Le competenze legali sono compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale e dell’intervento legislativo.
Nota della Redazione
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