Aliquota 2,44% sulla quota retributiva della pensione militare (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 298 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema pensionistico misto, la quota retributiva della pensione spettante al personale militare cessato dal servizio si liquida applicando, per ogni anno di anzianità maturato al 31 dicembre 1995, il coefficiente annuo del 2,44 per cento, e non l’aliquota del 44 per cento prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite n. 1/2021 e n. 12/2021 vincola il giudice di primo grado, salvo rimessione all’appello ai sensi dell’art. 117 c.g.c. Gli oneri accessori seguono il criterio del cumulo parziale, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascun rateo. Le competenze legali si compensano in presenza di oscillazioni giurisprudenziali.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Aeronautica Militare, chiede la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento. Sostiene che l’ente previdenziale non ha applicato l’aliquota del 44 per cento prevista dall’art. 54 del testo unico sulle pensioni militari e invoca il principio espresso dalle Sezioni riunite n. 1/2021.
Domanda quindi la riliquidazione con l’aliquota del 2,445 per cento annuo dalla data del congedo, oltre arretrati, oneri accessori e spese di lite distratte ai procuratori antistatari. L’INPS, ritualmente citato, non si costituisce: all’udienza il difensore del ricorrente insiste negli atti e la causa passa in decisione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il giudice dichiara la contumacia dell’INPS. Nel merito, la controversia riguarda l’individuazione dell’aliquota applicabile al calcolo della pensione del personale militare. Il Collegio richiama l’art. 54, commi 1 e 2, che fissa al 44 per cento della base pensionabile la pensione del militare con anzianità compresa tra quindici e venti anni di servizio utile.
Ricostruisce poi il percorso delle Sezioni riunite. Con la sentenza n. 1/2021 è stato affermato che la quota retributiva del militare cessato con oltre venti anni di anzianità, e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità tra quindici e diciotto anni, si calcola tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, applicando il coefficiente del 2,44 per cento per ogni anno utile. L’aliquota del 44 per cento resta esclusa per i militari con anzianità inferiore a quindici anni al 31 dicembre 1995.
Con la successiva sentenza n. 12/2021 le Sezioni riunite confermano il criterio per il militare cessato con anzianità superiore a venti anni e in possesso, alla data di riferimento, di un’anzianità inferiore a quindici anni. Il Collegio evidenzia come il sistema misto ricomprenda solo chi non ha maturato almeno diciotto anni di servizio al 31 dicembre 1995.
La Corte precisa il procedimento aritmetico: si assume il 44 per cento dell’art. 54 e lo si rapporta a diciassette anni, ricavando un’aliquota annua del 2,445 per cento, arrotondata al 2,44. Su questo punto il Collegio afferma che il principio di diritto delle Sezioni riunite vincola il giudice di primo grado, perché solo la sezione d’appello può rimettere la questione alle Sezioni riunite ove non lo condivida.
La domanda di applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento sulla quota retributiva è quindi fondata. Quanto agli oneri accessori, spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quest’ultima limitata all’importo eccedente quello dovuto per interessi, dalla scadenza di ciascun rateo al pagamento, secondo il cumulo parziale affermato dalle Sezioni riunite n. 10/2002. Le competenze legali sono compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali e della recente pronuncia delle Sezioni riunite; nulla per le spese di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.