Responsabilità dell’agente contabile della riscossione e obbligo di restituzione dell’ammanco (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 306 del 27.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità contabile dell’agente della riscossione, accertato l’ammanco di cassa, spetta all’agente stesso provare la propria estraneità alla produzione del danno e, in assenza di tale prova, grava su di lui l’obbligo di restituzione della somma mancante. Il giudice contabile dichiara l’irregolarità dei conti giudiziali in presenza di gravi omissioni compilatorie e di una gestione non idonea, per forma e contenuto, a rappresentare i risultati contabili. La mancata contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda, secondo il principio di non contestazione richiamato nell’art. 115 c.p.c., rende tali fatti pacifici. La condanna alla restituzione va disposta con rivalutazione alla data in cui il riversamento avrebbe dovuto essere effettuato per ciascuna annualità, oltre agli interessi fino al soddisfo.
Il Fatto
Il concessionario incaricato della gestione, dell’accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate patrimoniali di un Comune, in forza di convenzione con compenso (aggio) pari al 30% delle somme riscosse, non depositava i conti giudiziali relativi alle annualità dal 1999 al 2004. Il magistrato istruttore richiedeva la fissazione di udienza e la Procura Regionale promuoveva istanza di resa del conto.
Con una prima sentenza-ordinanza la Sezione ordinava il deposito delle contabilità e, in caso di perdurante inerzia, nominava un commissario ad acta. L’attività istruttoria si concludeva con il deposito della documentazione raccolta. Con una seconda sentenza-ordinanza la Sezione riconosceva la natura di conto giudiziale alla documentazione e ne disponeva l’esame. L’approfondimento confermava la non idoneità dei conti, non parificati e caratterizzati da inadempienze formali e sostanziali. Il relatore chiedeva quindi l’accertamento dell’irregolarità delle gestioni e la condanna dell’agente al pagamento dei debiti residui per ciascuna annualità.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dispone la riunione dei giudizi ai sensi dell’art. 84 c.g.c., per l’identità di oggetto e di tipologia di gestione contabile operata dal medesimo agente. Dichiara inoltre la contumacia dell’agente contabile, non costituitosi benché ritualmente citato, ai sensi degli artt. 148, comma 1, e 93 c.g.c.
Nel merito la Corte dichiara l’irregolarità dei conti per le gravi omissioni compilatorie specificamente evidenziate nelle relazioni del magistrato istruttore, le cui osservazioni sono ritenute pienamente condivisibili. La documentazione prodotta non consentiva di verificare i riversamenti in tesoreria e non rappresentava i risultati della gestione contabile.
Il Collegio richiama i principi consolidati della giurisprudenza contabile, da ultimo Sez. Ap. Sicilia n. 41/2023: accertato l’ammanco, l’agente deve provare la propria estraneità alla produzione del danno e, in mancanza, è tenuto alla restituzione. L’iter che ha portato al deposito dei conti e gli approfondimenti svolti in sede di parificazione dimostrano la sussistenza dell’ammanco.
Quanto all’esercizio 2001, l’apparente maggior riversamento non trova riscontro nella documentazione dei correlati versamenti in tesoreria e non è pertanto valorizzabile. La Corte ribadisce che, se l’agente non prende posizione sui fatti costitutivi della domanda, opera il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., richiamato dall’art. 7, comma 2, c.g.c. come espressione di principio generale: i fatti sono da considerarsi pacifici (Corte dei conti, Sez. giur. Calabria, n. 64/2020).
La Corte condanna quindi l’agente alla restituzione della somma di euro 4.837.751,87, con rivalutazione alla data in cui il riversamento avrebbe dovuto essere effettuato per ciascuna annualità e interessi fino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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