Responsabilità erariale indiretta del chirurgo secondo aiuto e danno da consenso informato (Corte dei Conti Sez. II App. n. 250 del 04.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il secondo aiuto di una équipe medica non può andare esente da responsabilità per il solo fatto di aver compiuto correttamente le mansioni direttamente affidategli, in ragione del principio del controllo reciproco che opera sul lavoro in équipe, per cui l’obbligo di diligenza di ciascun componente si estende al controllo sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali. Il fallimento tecnico dell’intervento di sterilizzazione tubarica è sufficiente dimostrazione di inidonea esecuzione della procedura, con conseguente sussistenza del nesso causale tra condotta dei chirurghi e danno, connotata da colpa grave. In tema di consenso informato, la violazione del dovere di informazione è fonte di responsabilità, ma l’esistenza del nesso causale tra l’inosservanza dell’obbligo e il danno alla salute deve essere provata dal paziente, dimostrando il rifiuto che egli avrebbe opposto se correttamente informato: non è configurabile ipso facto un danno risarcibile per la sola omessa informazione, attesa l’impredicabilità di danni in re ipsa.
Il Fatto
Due dirigenti medici chirurghi in ostetricia e ginecologia presso un ospedale umbro erano stati convenuti in giudizio dalla Procura regionale per un danno erariale indiretto cagionato all’amministrazione sanitaria di appartenenza. Un intervento di chiusura delle tube, richiesto da una paziente in coincidenza con un parto cesareo, era stato eseguito con la legatura della sola tuba sinistra; quella destra, rimasta pervia, aveva consentito una gravidanza poi risoltasi in aborto spontaneo. La paziente aveva ottenuto il risarcimento dal Tribunale civile; l’assicuratrice aveva corrisposto l’importo e ne aveva ottenuto il rimborso dall’azienda sanitaria assicurata.
La Sezione giurisdizionale regionale aveva accolto integralmente la domanda, condannando i medici a rifondere rispettivamente il 70% e il 30% del danno. Entrambi proponevano appello, lamentando la nullità della sentenza per difetto di motivazione, la correttezza dell’intervento e l’insussistenza della colpa grave, oltre all’errata ripartizione del danno e al mancato riconoscimento del concorso dell’ente.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente riunito gli appelli, in quanto proposti avverso la medesima sentenza. Sul dedotto difetto di motivazione, il Collegio ha riconosciuto la pochezza argomentativa della pronuncia impugnata, ma ha escluso che essa integrasse la nullità prevista dall’art. 39, comma 3, c.g.c. La stringatezza non è più solo una modalità espositiva, ma un connotato imposto dal canone di sinteticità, elevato a principio generale e da contemperare con l’art. 111, comma 6, Costituzione. La sentenza gravata presentava un substrato motivazionale, ancorché stringato, che ha consentito di colmare l’eventuale lacuna mediante rivalutazione complessiva del fatto e del diritto.
Nel merito, la Corte ha ritenuto che l’atto di citazione non fosse apodittico, essendosi fondato sulle conclusioni delle relazioni peritali e consulenziali. Il fallimento tecnico dell’intervento è stato considerato sufficiente dimostrazione dell’inidonea esecuzione della procedura. Non è stata ritenuta condivisibile la tesi del perito di parte, secondo cui, in presenza di una tuba che ha mantenuto la propria pervietà, non vi sarebbe ragione di postulare un danno: le relazioni difensive non hanno spiegato l’esito fallimentare per cause diverse dall’operato dei sanitari.
Quanto alla posizione del secondo operatore, la Sezione ha richiamato il principio per cui il secondo aiuto non può dirsi esente da responsabilità per aver compiuto correttamente le proprie mansioni, operando il principio del controllo reciproco. La Corte ha inoltre confermato la ripartizione del danno, avendo il primo giudice addebitato all’aiuto chirurgo solo il 30 per cento. Non sono state accolte le censure sull’omessa ammissione di prova testimoniale e di ulteriore consulenza tecnica, non essendo il giudice di merito tenuto a motivare espressamente la reiezione delle istanze istruttorie quando ritenga il processo sufficientemente istruito.
Diverse conclusioni sono state raggiunte sull’addebito relativo al consenso informato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la violazione del dovere di informazione può causare un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente, se correttamente informato, avrebbe rifiutato l’intervento, oppure un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione. In entrambi i casi, però, l’esistenza del nesso causale deve essere provata, gravando sul paziente l’onere di dimostrare il rifiuto che avrebbe opposto. Tale prova, nel caso di specie, non risultava acquisita; il danno è stato pertanto rideterminato detraendo l’importo liquidato per l’inosservanza dei doveri di preventiva informazione, con condanna degli appellanti alle spese del grado.
Nota della Redazione
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