Giudizio di ottemperanza pensionistico e poteri del giudice contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 337 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza in materia pensionistica, disciplinato dagli artt. 217 e 218 C.G.C., il giudice contabile è chiamato esclusivamente a verificare l’esatto ed integrale adempimento del decisum giudiziale, con esclusione di ogni ulteriore accertamento. L’azione presuppone la previa diffida all’Amministrazione deputata ad ottemperare e si propone con ricorso notificato. Accertata la perdurante inerzia dell’Amministrazione, il giudice accoglie il ricorso e ordina il compimento degli atti esecutivi entro un termine, nominando sin d’ora, in caso di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta. Il difetto di legittimazione passiva dell’ente previdenziale, non destinatario della statuizione da eseguire, non impedisce l’accoglimento nei confronti dell’Amministrazione obbligata.
Il Fatto
La ricorrente, vedova di un ex dipendente statale cessato dal servizio per decesso, ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 391/2016 della Sezione giurisdizionale per la Campania. Con quella pronuncia era stato parzialmente accolto il suo ricorso contro la mancata liquidazione della pensione privilegiata di riversibilità, con rinvio degli atti al Ministero perché provvedesse, ai sensi del d.P.R. n. 1092/1973, all’esame dell’ammissibilità procedimentale e del merito della domanda pensionistica.
Ricevuta la diffida senza seguito, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza contro il Ministero e l’INPS. Il giudice ha disposto integrazione documentale con ordinanza, assegnando all’Ufficio competente una relazione esplicativa: l’incombente è rimasto ineseguito.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce la natura del giudizio di ottemperanza pensionistico. Esso è lo strumento riconosciuto alla parte vittoriosa per conseguire, anche coattivamente, il bene della vita attribuito in sentenza, realizzando una tutela piena ed effettiva. La domanda va proposta, previa diffida, con ricorso notificato all’Amministrazione obbligata.
Il vaglio di ammissibilità è superato: risulta allegata la diffida ricevuta dal competente Ufficio territoriale e l’inerzia si è protratta oltre il termine di trenta giorni richiesto per l’azione.
Quanto al merito, la Corte rileva la pervicace inerzia dell’Amministrazione dell’Istruzione, che non ha dato seguito neppure all’incombente istruttorio affidatole con l’ordinanza. Il dispositivo della sentenza da eseguire imponeva al Ministero di provvedere sull’istanza pensionistica: ne deriva l’obbligo di compiere gli atti necessari, non essendo stata data alcuna attuazione al giudicato.
La Corte ritiene fondata la segnalazione dell’INPS, che non è destinatario della statuizione e quindi è privo di legittimazione passiva. Il ricorso va pertanto accolto nei confronti dell’Amministrazione obbligata, con ordine di provvedere entro trenta giorni e nomina, sin d’ora, del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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