Cessazione materia contendere e inammissibilità domande generiche in materia pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 319 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in corso di causa, da parte dell’ente previdenziale, della pretesa oggetto del giudizio determina la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse alla decisione sulla domanda ormai soddisfatta. Le ulteriori domande che non individuino con precisione il loro oggetto e non espongano gli elementi di fatto e di diritto su cui si fondano sono inammissibili per genericità e indeterminatezza. È parimenti inammissibile, per difetto della previa domanda amministrativa, la pretesa volta all’accertamento di benefici che non risultino richiesti all’ente prima del ricorso. La compensazione delle spese di lite trova giustificazione nella persistenza, al momento della proposizione del ricorso, di difformi orientamenti giurisprudenziali sulla questione di merito e nel successivo mutamento di quello maggioritario.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in congedo della Guardia di Finanza, è titolare di un trattamento pensionistico erogato dall’INPS secondo il sistema misto di cui all’art. 1, commi 12 e 13, legge 8 agosto 1995, n. 335, avendo maturato al 31.12.1995 un’anzianità utile inferiore a diciotto anni. Nel ricorso chiede la rideterminazione della pensione in relazione alla percentuale applicata sulla base pensionabile, nonché il riconoscimento dei benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336 e all’art. 6 bis, commi 1, 2 e 3, decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387.

Dopo la diffida e messa in mora e il rigetto dell’Istituto, l’INPS si costituisce e riferisce di aver riliquidato il trattamento con l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con decorrenza da febbraio 2022, chiedendo la cessazione della materia del contendere su tale pretesa. Sulle ulteriori domande eccepisce l’avvenuto riconoscimento dei benefici dell’art. 6 bis e l’assenza di alcuna istanza per quelli della legge 336/1970.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico esamina la documentazione e ritiene che la pretesa di accertamento del diritto alla riliquidazione ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 risulti soddisfatta per effetto dell’intervenuto riconoscimento da parte dell’Istituto. Da ciò deriva, come corollario ineludibile, la declaratoria di cessazione della materia del contendere limitatamente a quella domanda.

Diversa sorte seguono le domande relative ai benefici della legge 336/70 e dell’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987. Esse vengono dichiarate inammissibili per genericità e indeterminatezza dell’oggetto e per mancata esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui l’azione si fonda, richiamando il testo gli argomenti desumibili dagli artt. 152 e 153 c.g.c. A tale rilievo si aggiunge, come correttamente eccepito dall’INPS, il difetto della previa domanda amministrativa.

Sul regolamento delle spese, il Giudice rileva che sussistono i presupposti per la compensazione. La decisione si fonda sul persistere, al momento della proposizione del ricorso, di difformi orientamenti giurisprudenziali sulla questione trattata nel merito e sul mutamento di quello maggioritario determinato dalla decisione delle Sezioni Riunite in materia pensionistica.

Il dispositivo dichiara dunque la cessazione della materia del contendere sulla domanda di riliquidazione ex art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, dichiara inammissibile il ricorso quanto ai benefici della legge 336/70 e dell’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 e compensa le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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