Improcedibilità del conto giudiziale dell’agente contabile per inintelligibilità della gestione (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 199 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile è improcedibile quando la sua intellegibilità risulti vulnerata al punto da non consentire il compiuto esame della gestione. In particolare, laddove la documentazione giustificativa non permetta di distinguere i movimenti afferenti alla gestione del magazzino economale – oggetto della resa – da quelli meramente transitari di beni da inventariare, l’agente contabile non assolve all’onere di rendere un conto chiaro e corredato dalle necessarie evidenze documentali. Ne consegue che la dichiarazione di improcedibilità non esonera l’agente contabile dal rinnovare la compilazione del conto, da presentare all’amministrazione per il controllo e la parifica e da depositare presso la Sezione giurisdizionale. In caso di mancata nuova compilazione, l’agente contabile è esposto al giudizio per resa di conto ad istanza della procura regionale, ai sensi dell’art. 141 c.g.c.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale presentato dal consegnatario dei beni di consumo del magazzino economale di un’azienda ospedaliera per l’esercizio finanziario 2019. Il magistrato istruttore, all’esito di una complessa attività istruttoria, ha evidenziato che la mancata trasmissione dei buoni di carico e scarico non consentiva di accertare l’effettiva consegna dei beni in custodia dell’agente contabile e che l’esame del conto non poteva svolgersi in maniera completa ed esaustiva.

A seguito di plurime ordinanze istruttorie, con le quali il collegio ha disposto l’acquisizione dell’intera documentazione relativa ai buoni di carico e scarico, anche tramite la Guardia di Finanza, il magistrato designato ha concluso per la improcedibilità del conto giudiziale, rilevando criticità sistematiche nella gestione. L’agente contabile si è costituito chiedendo la declaratoria di regolarità della gestione, sostenendo la correttezza formale della resa. Il pubblico ministero ha concluso per l’improcedibilità del conto.

La Motivazione della Corte

La Sezione giurisdizionale ha condiviso le conclusioni del magistrato istruttore, rilevando come l’intellegibilità del conto sia stata “sensibilmente vulnerata” dalla mancanza di un’adeguata regolamentazione interna all’azienda ospedaliera. Le procedure regionali di gestione del magazzino sono state giudicate inidonee a garantire l’esame dell’attività di coloro che hanno il maneggio del danaro pubblico, poiché censcono cumulativamente gestioni eterogenee senza consentirne la verifica.

Dall’esame dei buoni di carico e scarico sono emerse plurime anomalie: buoni numerati e datati ma privi di movimentazione; buoni non valorizzati pur a fronte dell’emissione di fattura; buoni con spese non riconducibili alla tipologia dichiarata; buoni riferiti all’acquisto di beni di importo elevato non riconducibili a una gestione economale; firme per ricevuta apposte direttamente sulle richieste e non sui buoni di scarico. Le spiegazioni fornite dall’agente contabile hanno ricondotto tali anomalie alla mera rilevazione informatica di movimenti di transito di beni strumentali, annotati nel sistema al solo fine di attestare l’effettiva consegna ai reparti richiedenti.

La Corte ha ritenuto che tale ricostruzione, pur potendo risultare plausibile, non superi il vizio fondamentale del conto: la documentazione versata non consente di distinguere la gestione del magazzino economale, oggetto della resa, dai meri movimenti di transito di beni estranei. Ne deriva l’impossibilità di verificare i carichi e gli scarichi relativi alla rendicontazione esposta nel conto, le evidenze della consegna dei beni agli uffici e la separata rendicontazione dei beni in giacenza.

La Sezione ha pertanto dichiarato improcedibile il conto giudiziale, disponendo che lo stesso sia nuovamente compilato dall’agente contabile, presentato all’amministrazione per il controllo e la parifica e depositato presso la Sezione giurisdizionale. In caso di mancata ottemperanza, l’agente contabile sarà esposto al giudizio per resa di conto ad istanza della procura regionale. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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