Conto giudiziale irregolare senza discarico per il consegnatario, nonostante l’assenza di ammanchi (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 167 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale è dichiarato irregolare e l’agente contabile non è ammesso a discarico, ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c., quando il conto non sia idoneo a rappresentare in modo chiaro, certo e continuativo i fatti di gestione e i relativi risultati, come richiesto dall’art. 140, comma 2, c.g.c.. L’assenza di ammanchi e la conformità dell’operato alle prassi amministrative interne o alle istruzioni operative regionali non escludono l’accertamento dell’irregolarità, non potendo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma derogare all’obbligo legale di rendicontazione. Il consegnatario di beni mobili deve inserire nel conto non solo le quantità ma anche il valore dei beni, ai sensi dell’art. 33 R.D. n. 827/1924, e deve annotare gli scarichi e le variazioni di valore intervenute. Il passaggio di consegne deve avvenire in contraddittorio con un funzionario dell’Amministrazione, come prescritto dall’art. 182, comma 2, R.D. n. 827/1924, la cui presenza non costituisce un mero adempimento formale. Il termine quinquennale di cui all’art. 150, comma 1, c.g.c. decorre dal deposito del conto presso la Sezione giurisdizionale e non da quello effettuato presso l’Amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, era chiamata a giudicare il conto giudiziale reso dal consegnatario dei beni mobili di consumo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per l’ultima gestione (1° ottobre – 31 dicembre 2019).
Il magistrato istruttore segnalava plurime irregolarità: il conto, compilato solo per quantità e non per valore, non risultava raccordabile con le scritture dell’ente, mancava la rappresentazione degli scarichi per deterioramento e il passaggio di consegne era avvenuto senza l’intervento di un funzionario dell’Amministrazione. Su tali basi, era richiesta la declaratoria di irregolarità del conto senza discarico, pur in assenza di ammanchi, mentre l’agente contabile eccepiva l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale e chiedeva la declaratoria di regolarità
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’eccezione di estinzione del giudizio di conto, osservando che il termine quinquennale di cui all’art. 150, comma 1, c.g.c. decorre dal deposito del conto presso la Sezione giurisdizionale e non già dalla data del deposito presso l’Amministrazione di appartenenza; nella specie, tra il deposito del conto (17.12.2020) e la relazione di irregolarità (11.12.2025) non era decorso il termine. È stato inoltre chiarito che il conto deve rappresentare i risultati della gestione in modo completo e intellegibile, sicché il riferimento a istruzioni operative interne o prassi difformi dalla legge non può giustificare carenze che pregiudicano la chiarezza della rendicontazione. Nel merito, il Collegio ha ravvisato nella mancata indicazione del valore dei beni la violazione dell’art. 33 R.D. n. 827/1924, aggravata dall’assenza di annotazione degli scarichi, rilevando che il conto non consentiva l’immediata percezione dei fatti gestionali e rendeva necessario il raffronto con la contabilità dell’ente.
La Corte ha inoltre dichiarato irregolare il passaggio di consegne, avvenuto senza la presenza di un funzionario dell’Amministrazione, come richiesto dall’art. 182, comma 2, R.D. n. 827/1924: tale presenza non costituisce un mero adempimento formale, poiché la sottoscrizione del verbale garantisce la correttezza dei dati e produce effetti liberatori per l’agente cessante. La mancata trasmissione della relazione dell’organo interno è stata invece ritenuta non riferibile all’agente contabile ma all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.g.c.. In conclusione, il conto è stato dichiarato irregolare con il non discarico dell’agente, pur in assenza di ammanchi e di criticità sostanziali. Nessuna pronuncia sulle spese.
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Nota della Redazione
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