Decorrenza pensione privilegiata da domanda entro biennio dalla definitività del riconoscimento (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 318 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine biennale previsto dall’art. 191, terzo comma, d.P.R. n. 1092/1973 per la domanda di pensione privilegiata decorre, quando la dipendenza dell’infermità da causa di servizio sia stata accertata in via giudiziale, dalla definitività di tale accertamento e non dalla cessazione dal servizio. La domanda presentata entro il biennio da quel momento è tempestiva e consente la liquidazione del trattamento con decorrenza dalla cessazione. Il diritto alla pensione è imprescrittibile, ma i singoli ratei si prescrivono in cinque anni dalla domanda, con conseguente condanna dell’ente previdenziale al pagamento degli arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale. Resta invece infondata la pretesa di retrodatazione fondata su una diversa patologia, non riconosciuta dipendente da causa di servizio né determinante ai fini dell’inabilità.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia penitenziaria dal 1987 al 2004, era transitato nei ruoli civili del Ministero della giustizia per inidoneità permanente al servizio di istituto. Nel 2010 la Commissione medica di seconda istanza lo aveva ritenuto inabile in modo assoluto al servizio di istituto e a qualsiasi proficuo lavoro, con dispensa in pari data.
Nel 2016 il Tribunale di Civitavecchia aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della sindrome ansioso-reattiva, confermata in appello nel 2017. Nel 2018 l’interessato aveva chiesto la pensione privilegiata per tale infermità. L’INPS aveva conferito il trattamento con decorrenza giuridica dal 2010 ma con effetti economici dal 2018, assumendo la tardività della domanda rispetto alla cessazione. Il ricorrente ha quindi agito per la retrodatazione al 2004 e per il pagamento degli arretrati.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda la diversa decorrenza della pensione privilegiata riconosciuta nel 2018. L’INPS fonda la decorrenza economica sulla data della domanda, presentata oltre il biennio dalla cessazione dal servizio del 2010, richiamando l’art. 191, terzo comma, d.P.R. n. 1092/1973.
La Corte ritiene l’argomento non condivisibile. Il ricorrente ha presentato la domanda nel 2018, ma entro il biennio dalla definizione in via giudiziale della questione propedeutica relativa alla dipendenza da causa di servizio della patologia. Prima del riconoscimento del 2016 il diritto non era azionabile: la domanda di accertamento della dipendenza era stata attivata già prima della dispensa del 2010, coerentemente con l’art. 169 d.P.R. n. 1092/1973, che richiede appunto l’accertamento della dipendenza delle infermità contratte. La domanda di pensione risulta pertanto tempestiva.
La Corte distingue poi il piano del diritto da quello dei ratei. Il diritto a pensione è imprescrittibile, ma ciò non esclude la prescrizione dei singoli ratei in cinque anni, richiamando sul punto Sez. III d’appello n. 2/2019 e Sez. II d’appello n. 198/2020. Accoglie quindi la domanda di liquidazione della pensione privilegiata per lo stato ansioso reattivo e condanna l’INPS al pagamento degli arretrati e degli oneri di legge nei limiti della prescrizione quinquennale dalla domanda del 2018.
È invece rigettata la domanda di decorrenza dal 2004. La domanda di quell’anno riguardava la steatosi epatica, non lo stato ansioso reattivo, e dopo il 2005 non risultano ulteriori richieste. La patologia è dichiarata non classificabile nel verbale della Commissione medica di verifica del 2020, non è valutata nella sentenza del giudice ordinario e non risulta determinante ai fini dell’inabilità secondo il verbale del 2022. Per oltre dieci anni non vi sono state manifestazioni di interesse a coltivare quella domanda.
Il ricorso è quindi parzialmente accolto, con riliquidazione della pensione in godimento e condanna dell’INPS alle differenze sui ratei arretrati, con interessi legali e rivalutazione monetaria limitata all’importo eccedente gli interessi, dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo. Le spese legali sono compensate per la parziale soccombenza.
Nota della Redazione
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