Militari, aliquota 44% per la pensione retributiva anche oltre i diciotto anni (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 324 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico dei militari, anche quando questo sia stato calcolato con il sistema retributivo, trova applicazione l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, con l’aliquota di rendimento del 44 per cento per il periodo compreso tra i quindici e i venti anni di servizio e dell’1,80 per cento per ogni anno successivo, entro il limite dell’80 per cento fissato dalla stessa disposizione. L’individuazione dell’aliquota del 2,44 per cento annuo, operata dalle Sezioni riunite n. 1/2021, risponde all’esigenza di evitare una duplice valorizzazione del medesimo periodo di servizio e riguarda il solo sistema misto. L’applicazione dell’art. 54 ai militari con pensione interamente retributiva è coerente con l’art. 1, comma 13, legge n. 335/1995 e non determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai titolari di pensione calcolata con il sistema misto. Gli oneri accessori seguono il principio del cumulo parziale tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il Fatto

Il ricorrente ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri dal 20 febbraio 1982 al 22 gennaio 2015 ed è titolare di un trattamento pensionistico. Ha chiesto la riliquidazione sostenendo che l’INPS non avesse applicato l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 e ha domandato il riconoscimento dell’aliquota del 44 per cento, con gli arretrati maggiorati di rivalutazione monetaria e interessi legali.

L’INPS ha resistito eccependo che la pensione era stata liquidata con il sistema retributivo e non con il sistema misto, ritenendo non applicabile neppure l’aliquota del 2,44 per cento; in subordine ha dedotto la prescrizione quinquennale e la non debenza del cumulo tra rivalutazione e interessi. Il giudice ha ordinato l’adempimento istruttorio per accertare il sistema di calcolo effettivamente utilizzato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che i principi formulati dalle Sezioni riunite non si applicano al caso in esame, perché concernono il trattamento liquidato con il sistema misto, mentre la posizione del ricorrente è interamente retributiva. La questione si sposta quindi sul diverso piano dell’individuazione dell’aliquota di rendimento applicabile ai militari.

La Corte valorizza un passaggio della sentenza n. 1/2021: l’aliquota del 2,44 per cento annuo serve a evitare la duplice valorizzazione del periodo compreso tra l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 e il compimento dei venti anni, che verrebbe considerato una prima volta nella quota retributiva e una seconda volta nella quota contributiva. Tale ratio non opera quando il calcolo è integralmente retributivo.

Le stesse Sezioni riunite hanno osservato che la normativa applicabile ai militari non può essere quella dettata per il personale civile. Da qui la conclusione che debba trovare applicazione l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, con l’aliquota del 44 per cento tra i quindici e i venti anni di servizio e dell’1,80 per cento per ogni anno ulteriore, fermo il limite dell’80 per cento.

L’interpretazione è coerente con l’art. 1, comma 13, legge n. 335/1995, che impone la liquidazione interamente retributiva per i lavoratori con almeno diciotto anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, e non crea una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi ha maturato un’anzianità inferiore. Sul punto il Collegio richiama i propri precedenti conformi (sent. n. 112/2023 e 819/2022) e dà conto dell’orientamento contrario (sent. 604/2022 e 549/2022).

L’eccezione di prescrizione è infondata, perché il ricorrente l’ha interrotta con l’istanza amministrativa del 20 marzo 2020. Quanto agli oneri accessori, spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria limitatamente all’importo eccedente quello dovuto per interessi, secondo il cumulo parziale affermato dalle Sezioni riunite n. 10/2002. Il ricorso è accolto; le competenze legali sono compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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