Imposta di soggiorno non riversata: danno erariale e giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 79 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il gestore di struttura ricettiva che riscuote l’imposta di soggiorno dai clienti e non la riversa al Comune risponde del relativo danno erariale davanti alla Corte dei conti. Le somme introitate hanno natura pubblica e appartengono all’ente impositore, che ne acquisisce la titolarità secondo tempi e modalità del proprio regolamento. Fra il Comune e il gestore si instaura un rapporto di servizio, distinto dall’obbligazione tributaria, che fonda la giurisdizione contabile. Sussiste l’elemento soggettivo del dolo quando la condotta omissiva, per chiarezza del regolamento e piena disponibilità dei dati, sia volontaria.

Il Fatto

Con atto di citazione il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio la titolare di un’impresa individuale, gestore di una struttura ricettiva, per gli emolumenti riscossi a titolo di imposta di soggiorno e non riversati al Comune. Dalla notitia damni emergeva che la gestore aveva presentato la dichiarazione periodica con indicazione dell’imposta da versare, per complessivi euro 6.264,00.

Non risultando eseguito il riversamento, il Comune aveva emesso un avviso di accertamento esecutivo, regolarmente notificato. L’amministrazione confermava poi che nessun pagamento era stato ottemperato. La Procura regionale ha quindi formalizzato la contestazione di responsabilità amministrativa. La convenuta non ha presentato deduzioni, non ha chiesto audizione e non si è costituita.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto dichiarato la contumacia della convenuta, ricorrendone le condizioni di legge. Nel merito ha ritenuto la domanda pienamente fondata, qualificando la condotta omissiva come illecito produttivo di pregiudizio per il Comune.

Il fondamento normativo è nell’art. 4, co. 1, d.lgs. n. 23/2011, che attribuisce ai Comuni la facoltà di istituire e disciplinare con proprio regolamento la riscossione dell’imposta di soggiorno. Il regolamento comunale, all’art. 3, co. 5, individua i gestori come responsabili del pagamento con diritto di rivalsa; l’art. 6 impone l’obbligo di riversamento entro il sedicesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre e la dichiarazione periodica.

La Corte ha poi chiarito la natura delle somme: riscosse dal gestore per conto e nell’interesse del Comune, esse hanno natura pubblica e sono di proprietà dell’ente. Ne deriva un rapporto di servizio, relazione funzionale che inserisce il gestore nel procedimento di riscossione e versamento del tributo. Sul punto la Sezione richiama il precedente Corte dei conti, Sez. Seconda centrale d’appello, sent. n. 34/2024, secondo cui gli obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento costituiscono attività accessoria e funzionale alla potestà impositiva, distinta dall’obbligazione tributaria.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha ravvisato il dolo. Depongono in tal senso la macroscopica difformità tra la condotta richiesta e quella tenuta, la chiarezza del regolamento e la piena disponibilità dei dati, attestata dalla regolare presentazione delle dichiarazioni trimestrali. La convenuta, quindi, non poteva non avere consapevolezza di violare obblighi di legge e di recare danno all’erario.

La Sezione ha pertanto accolto la domanda e condannato la convenuta al risarcimento di euro 6.264,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con spese di giustizia liquidate in euro 64,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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