Rinuncia agli atti e accettazione della controparte estinguono il processo contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 337 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del processo, manifestata dalla parte e ribadita dal difensore in udienza, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 110 c.g.c. quando la controparte costituita l’abbia accettata. Il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, comprovato dalla comunicazione resa al collegio peritale e dalla formale dichiarazione a verbale, integra il presupposto della rinuncia stessa. L’accettazione della controparte rende la rinuncia efficace e preclude ogni ulteriore pronuncia di merito. In difetto di accettazione, la rinuncia non spiega effetto estintivo e il giudice non può dichiarare l’estinzione. L’estinzione del processo non comporta pronuncia sulle spese.

Il Fatto

La ricorrente, impiegata in servizio presso un ufficio amministrativo contabile della Questura di Roma, aveva adito la Corte dei conti per il riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa prevista dall’art. 80, terzo comma, legge n. 388/2000, previo eventuale accertamento medico-legale. Era già stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67 per cento, non revisionabile, ma la domanda riguardava un’invalidità superiore ai fini dei benefici invocati.

Con ordinanza n. 220/2022 la Sezione, rilevato un difetto di notifica, aveva ordinato la rinnovazione nei confronti dell’INPS, che si era costituito dopo l’udienza del 6 luglio 2023. L’istituto aveva eccepito l’improcedibilità e, nel merito, l’infondatezza della domanda, osservando che l’accertamento spettava al Ministero dell’Interno, datore di lavoro, e non all’INPS, secondo l’Informativa n. 75/2001. Con ordinanza n. 110/2023 era stata disposta CTU con quesito sull’invalidità superiore al 74 per cento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto che, con pec del 23 aprile 2024, il difensore aveva comunicato al Collegio medico che l’interessata non si sarebbe presentata alla visita e che era venuto meno l’interesse nella causa. All’udienza la difesa ha poi formalmente dichiarato a verbale la rinuncia agli atti e l’INPS ha accettato la rinuncia così formulata.

La sentenza qualifica la sequenza come comprovata: la comunicazione al collegio peritale e la dichiarazione espressa a verbale dimostrano il venir meno dell’interesse a proseguire il giudizio. L’accettazione della controparte chiude il contraddittorio sul punto e rende operativa la rinuncia.

Da qui la conseguenza processuale: il giudicante dichiara l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 110 c.g.c. La decisione resta sul piano dell’estinzione e non affronta il merito della pretesa contributiva, né la questione di competenza tra INPS e Ministero dell’Interno sollevata dalla difesa dell’istituto.

Nessuna pronuncia sulle spese. Il dispositivo è letto in camera di consiglio e la sentenza è depositata in Segreteria il 12 luglio 2024.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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