Parte civile INPS interrompe prescrizione anche per danno da disservizio (Corte dei Conti Sez. II App. n. 79 del 09.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La costituzione di parte civile dell’ente pubblico danneggiato, nel processo penale per i reati commessi dai propri dipendenti, è idonea a interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento anche del danno da disservizio, pur non contemplandolo espressamente nell’atto. Ai sensi dell’art. 78, lett. d), cod. proc. pen. è sufficiente l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda, non una analitica enunciazione delle singole voci di danno. Il richiamo ai danni patrimoniali, a quelli ulteriori accertati e accertandi e ai danni non patrimoniali e di immagine abbraccia ogni pregiudizio eziologicamente riconducibile al reato. L’effetto interruttivo si protrae per tutta la durata del processo penale, a norma degli artt. 2943 e 2945, comma 2, cod. civ.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Puglia conveniva in giudizio due dipendenti dell’INPS, imputando loro una responsabilità amministrativa dolosa per danno da disservizio, stimato complessivamente in € 185.916,28, conseguente alla condanna penale per associazione per delinquere finalizzata a truffe in danno dell’ente previdenziale.

La Sezione regionale, con la sentenza n. 67/2024, condannava uno dei convenuti, contumace, e nei confronti dell’altro dichiarava prescritta l’azione risarcitoria, applicando il principio della ragione più liquida. Il primo giudice riteneva che la conoscibilità del danno da disservizio si fosse realizzata con il rinvio a giudizio del 3/7/2009 e negava valenza interruttiva alla costituzione di parte civile dell’INPS, non avendo questa richiamato quella specifica voce di danno. La Procura regionale proponeva appello, limitatamente alla statuizione sulla prescrizione e solo nei confronti di quel convenuto.

La Motivazione della Corte

La Sezione seconda centrale d’appello rigetta anzitutto le eccezioni di inammissibilità dell’appello. L’atto di gravame, in aderenza all’art. 190 c.g.c., individua con chiarezza le questioni contestate e le ragioni per le quali la decisione è considerata erronea. Le censure relative ai rapporti tra procedimenti istruttori sono invece inconferenti: poiché il primo giudice ha definito il processo decidendo solo la questione preliminare della prescrizione, ai sensi dell’art. 199, comma 2, c.g.c. su questa soltanto si pronuncia il giudice d’appello.

Nel merito, la Corte rileva che è pacifico tra le parti il dies a quo della prescrizione, coincidente con il decreto di rinvio a giudizio del 3/7/2009. Il nodo è se la costituzione di parte civile, per come redatta, abbia interrotto la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da disservizio.

L’art. 74 cod. proc. pen. consente di esercitare l’azione civile nel processo penale per il risarcimento del danno di cui all’art. 185 cod. pen. L’art. 78 cod. proc. pen. non impone enunciazioni formali particolari, richiedendo solo l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda. La Corte richiama la giurisprudenza penale di legittimità secondo cui è sufficiente il mero richiamo al capo di imputazione quando il nesso tra reato e pretesa risarcitoria risulti immediato.

La Sezione valorizza il legame eziologico tra pretesa e fatto-reato. La domanda svolta con la costituzione di parte civile non richiede l’indicazione specifica delle voci di danno né del nesso causale con ciascuna di esse. Se la condanna sulle richieste della parte civile può essere generica e abbracciare tutti i danni conseguenti al reato, non vi è ragione per escludere che l’azione riguardi ogni possibile profilo di danno, anche non espressamente individuato.

Richiamata la giurisprudenza civile di legittimità, secondo cui la domanda di risarcimento riferita a una condotta si riferisce a tutte le possibili voci di danno da essa originate, la Corte conclude che il danno da disservizio rientra tra i pregiudizi ulteriori richiamati nell’atto. La costituzione di parte civile, coltivata in tutti i gradi del processo penale, ha quindi prodotto l’effetto interruttivo, protratto fino alla conclusione del giudizio penale. Alla notifica dell’invito a dedurre, avvenuta il 26/10/2021, il termine quinquennale non era ancora decorso.

La sentenza impugnata è pertanto annullata nella parte in cui ha dichiarato la prescrizione, con rimessione degli atti al primo giudice, in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d’appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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